23/08/2016
“In relazione alle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata non opera il criterio
dell’autoliquidazione, dovendo invece l’Ufficio indicare i criteri di liquidazione e sottoporli al
contribuente.
Tale principio è espressamente previsto dall’articolo 1, comma 412, della L. 311/2004, che così
dispone: “In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle
entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito
dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
a tassazione separata. […] In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo […]”.”
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