La rottamazione-bis non chiarisce i dubbi sulla sospensione

Con la pubblicazione dei modelli sul portale istituzionale dell’Agenzia delle entrate-
Riscossione, viene “ufficializzata” la riapertura della definizione agevolata dei carichi iscritti a
ruolo.
L’articolo 1 del D.L. 148/2017 offre tre nuove opportunità per rottamare le somme affidate
all’Agente della riscossione. In particolare, le novità riguardano:”

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“Autogestione” pericolosa nella rottamazione di singoli carichi

Ai fini della risoluzione dei problemi emersi nella liquidazione degli importi della
rottamazione, molti contribuenti hanno invocato il supporto “umano”, mentre l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione ha demandato al servizio “ContiTu” la (auto) gestione degli errori emersi
dai prospetti inviati entro lo scorso 15 giugno.”

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Rottamazione: rientro dalla sospensione con sorpresa

La rottamazione dei ruoli è entrata nella fase finale: entro lo scorso 15 giugno Equitalia
doveva infatti comunicare ai debitori che hanno presentato la domanda di definizione
agevolata secondo le disposizioni del D.L. 193/2016 l’ammontare complessivo delle somme
dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Le comunicazioni ricevute dai debitori prevedono un riepilogo nella parte iniziale dove sono
esposti:”

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La rateazione delle cartelle è un diritto

I contribuenti in crisi di liquidità possono ricorrere alla rateazione delle somme iscritte a ruolo
con una semplice istanza motivata, in caso di debiti inferiori a 60.000 euro, oppure
presentando apposita documentazione che provi la temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, qualora le somme iscritte a ruolo superino tale soglia.”

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Cartella di pagamento e ruolo. Due atti, due procedimenti, un processo

Il problema della legittimazione passiva nelle liti che coinvolgono l’agente della riscossione è
particolarmente sentito già di per sé, ma lo è soprattutto nel caso in cui il contribuente
intenda contestare un atto viziato sia sotto il profilo che interessa l’attività dell’agente della
riscossione sia in relazione all’attività dell’Agenzia delle entrate e, per di più, il valore della
lite sia inferiore a 20.000 euro, cosicché l’atto da impugnare ricade (per la parte riferibile
all’Agenzia delle entrate) nell’ambito della disciplina del reclamo/mediazione.”

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Equitalia: revoca della dilazione con 8 rate scadute (ma anche meno)

Come noto, il D.L. n.69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”) è intervenuto in maniera piuttosto incisiva sul d.P.R. n.602/73 in materia di riscossione delle imposte.
Tralasciando gli aspetti relativi alle nuove norme procedurali in tema di espropriazione immobiliare ed iscrizione ipotecaria sugli immobili dei contribuenti “morosi”, in questa sede si evidenziano le principali modifiche che hanno interessato le procedure di rateazione, che celano alcuni aspetti critici da un punto di vista applicativo.”

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La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

Le nuove disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi pendenti con Equitalia
hanno sicuramente il pregio di preservare gli interessi dell’Erario, facendo salve le
caratteristiche essenziali di indisponibilità e irrinunciabilità della pretesa tributaria.
Non si può, d’altra parte, non essere scettici in merito all’efficacia delle nuove norme, che
limitano l’agevolazione ad alcune tipologie di interessi e la subordinano al pagamento
dell’intero “carico” (imposte, sanzioni ed aggi di riscossione) in un’unica soluzione entro il 28
febbraio 2014. Ciò risulta, peraltro, in apparente contrasto con le intenzioni del Decreto del
Fare, che ha consentito l’allungamento dei piani di rateazione da 72 a 120 rate in caso di
comprovata difficoltà economica del contribuente.”

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