“Il D.M. 13/12/2017 innalza dallo 0,1% allo 0,3%, a decorrere dal 01/01/2018, la misura del
saggio di interesse legale di cui all’articolo 1284 cod. civ. con effetti – dal punto di vista
tributario – sugli importi dovuti in caso di “ravvedimento operoso” nonché sulle somme rateali
connesse ai principali istituti deflativi del contenzioso tributario. Vengono, inoltre, influenzate
dall’aumento alcune disposizioni del Tuir che contemplano presunzioni di onerosità per taluni
prestiti e finanziamenti.”
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“In un precedente contributo sono stati evidenziati i principali effetti derivanti dalla nuova
conciliazione a seguito delle modifiche apportate dal decreto di riforma del processo
tributario, il D.Lgs. 156/2015.
Come evidenziato, tale decreto ha rivitalizzato notevolmente tale strumento deflativo
endoprocessuale, che consente la definizione (totale o parziale) delle controversie instaurate,
sia in primo grado che in appello, in relazione ad ogni vertenza soggetta alla giurisdizione
delle Commissioni tributarie; ciò tramite una “transazione” diretta alla ridefinizione del tributo
e all’applicazione delle sanzioni ricalcolate in misura ridotta sulla base della proposta
conciliativa.”
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“Il decreto di riforma del processo tributario, D.Lgs. 156/2015, ha rivitalizzato notevolmente il
procedimento di conciliazione giudiziale, scindendo il vecchio articolo 48 del D.Lgs. 546/1992
e introducendo disposizioni comuni ai fini della definizione e del pagamento delle somme
dovute a seguito della conclusione dell’accordo.
Per effetto di tali modifiche il nuovo impianto normativo dell’istituto risulta ora disciplinato in
tre diversi articoli:”
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“Il 22 ottobre sono entrate in vigore le nuove norme in materia di interpello, a cui il D.Lgs.
n.156/2015 dedica l’intero Titolo I, rendendo sicuramente più articolata e più organica la
relativa disciplina rispetto al passato. La nuova versione dell’art.11 dello Statuto del
Contribuente contempla, infatti, quattro momenti in occasione dei quali il contribuente può
dialogare preventivamente con l’amministrazione finanziaria allo scopo di ottenere un parere
qualificato su specifiche fattispecie ovvero disapplicare un regime particolarmente
sfavorevole.”
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“Nel corso dell’Audizione del 12 marzo 2014, il Presidente della Corte dei Conti ha fatto il
punto delle cose da fare per raggiungere la tanto auspicata semplificazione normativa ed
amministrativa.
In particolare, nel paragrafo dedicato alla semplificazione fiscale ha individuato i cosiddetti
“oneri di compliance”, ossia i costosi e laboriosi adempimenti che, associati alle caratteristiche
proprie dei diversi tributi, contribuiscono a rendere oltremodo complesso il funzionamento del
sistema fiscale.”
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