“Con un’interessante pronuncia contenuta nella sentenza n. 7988/2016 la Commissione
Tributaria Provinciale di Milano scardina l’acquisito principio normativo di cui all’articolo 26
del Tuir in materia di tassazione dei redditi fondiari percepiti da un soggetto diverso dal
titolare della proprietà.
Si ricorda che in base all’articolo 26, comma 1, del Tuir “I redditi fondiari concorrono,
indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono
gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale […]”.”
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“La corretta applicazione delle norme tributarie in materia di diritti d’autore presuppone la
necessaria distinzione tra i diritti morali e i diritti patrimoniali.
Mentre, infatti, i diritti morali (quali il diritto di paternità, di merito e di pentimento) rientrano
tra i diritti della personalità e sono in quanto tali inalienabili, nel caso dei diritti patrimoniali è
ben possibile ipotizzarne il trasferimento (oneroso o gratuito) ad eventuali terzi interessati. Più
precisamente, in tale ultimo caso sono oggetto di trasferimento la facoltà di pubblicazione e di
utilizzazione economica: in buona sostanza, la possibilità di trarre dall’opera tutte le utilità di
cui essa sia capace.”
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“La tassazione dei redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale dei coniugi è
un tema che genera molte incertezze interpretative in ambito tributario, in quanto le
definizioni normativamente attribuite agli acquisti, ai frutti e ai proventi di cui agli articoli 177
e 179 cod. civ. non consentono l’immediato collegamento con l’articolo 4, comma 1, lett. a),
del Tuir, che parla di “beni che formano oggetto della comunione” rinviando genericamente agli
articoli 177 e seguenti del codice civile.”
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