“In tema di locazione immobiliare, la mancata registrazione del contratto costituisce una
invalidità sanzionabile con la nullità, per violazione delle norme imperative ex articolo 1418
del codice civile, la quale, in ragione della sua atipicità desumibile dal complessivo impianto
normativo, è sanabile con effetti retroattivi mediante la tardiva registrazione del contratto
stesso.
Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20858 depositata il 6
settembre 2017, che conferma l’orientamento espresso in altre precedenti pronunce.”
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“Un problema abbastanza ricorrente in materia successoria, nel caso in cui tra i beni devoluti
siano presenti beni immobili, riguarda la corretta individuazione dei presupposti per
l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Si ricorda che in assenza di specifiche condizioni agevolative, le imposte si applicano nella
misura ordinaria, ossia:
2% per l’imposta ipotecaria;
1% per l’imposta catastale.”
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