12/12/2019
di Riccardo Righi
Con la presente circolare lo Studio ripropone la disciplina fiscale relativa alle spese di rappresentanza e di vitto e alloggio, al fine di rammentare la loro qualificazione e le condizioni della relativa deducibilità ai fini delle imposte dirette e detraibilità ai fini IVA.
Al fine di qualificare le spese di rappresentanza e distinguerle da altre tipologie di voci di costo si deve fare riferimento al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008, mentre per la loro deducibilità ai fini delle imposte dirette e detraibilità ai fini IVA le norme di riferimento sono costituite rispettivamente dall’art. 54, c. 5, e dall’art. 108, c. 2, DPR 917/86 e dall’art. 19-bis1, c. 1, lett. h), DPR 633/72.
1.1 DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Per quanto riguarda il reddito d’impresa, l’articolo 108, c. 2 del TUIR stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19/11/2008, entro un limite di importo commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa e più precisamente in misura pari a:
L’eventuale eccedenza rispetto all’importo sopra definito sarà da recuperare a tassazione con una variazione in aumento in dichiarazione.
Al fine di determinare l’importo deducibile delle spese di rappresentanza non si deve tener conto delle spese relative a beni gratuitamente distribuiti di valore unitario non superiore ad € 50,00, le quali sono sempre deducibili per il loro intero ammontare.
Infine, con riferimento al reddito di lavoro autonomo, l’art. 54, c. 5 del TUIR stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, comprendendosi in tale ambito anche quelle sostenute per:
1.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Vengono definite spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Le caratteristiche principali delle spese di rappresentanza, dunque, sono rappresentate da:
Il decreto individua inoltre alcune fattispecie rientranti automaticamente tra le spese di rappresentanza. In particolare:
Non costituiscono invece spese di rappresentanza, e pertanto non soggiacciono a limiti di deducibilità menzionati le cosiddette “spese di ospitalità”, ovvero le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti beni o servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. La deducibilità ordinaria di tali spese è subordinata alla tenuta di una apposita documentazione da cui dovranno risultare le generalità dei clienti o potenziali clienti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
Inoltre, non sono da considerarsi spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’imprenditore individuale in occasione di trasferite effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa. Anche per queste ultime spese è necessaria la tenuta di un’apposita documentazione giustificativa.
Tali spese sono dunque deducibili in base alle regole ordinarie, alla stregua degli altri costi commerciali e di gestione aziendale, salvo la limitazione di deducibilità (75%) prevista in generale per le spese di vitto e alloggio dall’art. 109, c. 5, del TUIR, descritta nel prossimo paragrafo.
L’art. 109 co. 5 del TUIR sancisce il limite di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% del loro ammontare, ad eccezione delle spese di vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all’art. 95 co. 3 del TUIR).
Il limite di deducibilità menzionato pocanzi trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell’alveo delle spese di rappresentanza. In altri termini, le spese di vitto e alloggio qualificabili come “spese di rappresentanza” devono essere assoggettate:
Infine, con riferimento al reddito di lavoro autonomo, l’art. 54, c. 5 del TUIR stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L’art. 19 bis1 comma 1 lettera h) del D.P.R. 633/72 prevede l’indetraibilità dell’IVA per le spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte sui redditi, fatta eccezione per quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad € 50,00.
Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio, la relativa IVA è detraibile sulla base del principio generale di inerenza con l’attività esercitata.
Tale detraibilità ordinaria non opera per quelle spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali continua a trovare applicazione la citata previsione di indetraibilità di cui all’art. 19 bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972.