26/03/2021
di Enrico Ferra
A seguito delle recenti modifiche apportate dal “Decreto Sostegni” (D.L. 41/2021), con la presente Circolare lo Studio torna ad affrontare le novità in materia di sospensione dei termini di versamento dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito dell’Inps.
1.Sospensione delle cartelle e degli avvisi di addebito Inps
L’art. 4 del decreto estende la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 derivanti da cartelle emesse dall’Agente della Riscossione, da accertamenti esecutivi notificati dell’Agenzia delle Entrate, da avvisi di addebito emessi dall’Inps, da atti di accertamento emessi dalle Dogane e da atti esecutivi emessi dagli enti locali.
In base alla precedente versione della norma (v. Circ. dello Studio n. 8/2021), la sospensione era prevista dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 e il pagamento doveva essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.
Per effetto delle modifiche in commento, gli atti di cui sopra, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, dovranno essere pagati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31 maggio 2021.
Pertanto, ad esempio, una cartella notificata nel mese di febbraio 2021, i cui termini di versamento (60 giorni dalla notifica) scadono ordinariamente nel mese di aprile 2021, può essere pagata senza maggiorazioni entro il 31 maggio 2021.
Una conseguenza della sospensione è il temporaneo “blocco” dell’attività di notifica delle cartelle e delle misure cautelari (es. fermi ed ipoteche) nel periodo di sospensione.
2. Sospensione dei piani di dilazione
La sospensione opera anche per le rate da dilazione dei ruoli in corso (in particolare cartelle di pagamento ed avvisi di addebito Inps).
Conseguentemente, il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 aprile 2021 dovrebbe ritenersi sospeso fino a tale ultima data, con l’obbligo di versamento del totale importo non pagato entro il 31 maggio 2021.