


12/12/2019
di Riccardo Righi
Con la presente lo Studio ripropone la disciplina civilistica e fiscale in materia di rimanenze di magazzino, con particolare riguardo alle metodologie per la loro valutazione. Inoltre, nella presente circolare viene trattato il tema delle scritture ausiliarie di magazzino, obbligatorie al superamento di taluni limiti, descritti nel relativo paragrafo.
Definizione di rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite, nelle imprese commerciali ed industriali, dai beni destinati alla vendita o da quelli che concorrono alla loro produzione. Esse vengono generalmente suddivise nelle seguenti categorie:
Ciò che determina l’inclusione o meno dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data è, normalmente, il passaggio del titolo di proprietà poiché è in quel momento che vengono trasferiti i rischi relativi al bene. Il passaggio del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di consegna o spedizione per i beni mobili, tenendo in debita considerazione le modalità di acquisto da cui dipende il trasferimento dei rischi, ed alla data di stipulazione del contratto di compravendita per i beni immobili.
Conseguentemente, rientrano nelle rimanenze di magazzino anche quei beni appartenenti alle categorie sopra descritte che, pur non essendo fisicamente ubicati all’interno dei locali dell’impresa, sono ugualmente di proprietà della stessa (ad esempio beni in lavorazione presso terzi ovvero beni consegnati in conto vendita o in conto visione nonché beni acquistati ma non ancora giunti presso l’impresa).
Valutazione delle rimanenze di magazzino – Aspetti civilistici
L’articolo 2426 del codice civile stabilisce il principio generale secondo il quale le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato. Tale principio, applicabile a tutte le categorie di rimanenze di magazzino, si fonda sulla teoria che quando l’utilità o la funzionalità del bene determinato dal costo originario diminuisce è necessario modificare il valore adeguandolo al valore di mercato.
Si ricorda che la valutazione delle rimanenze di magazzino e conseguentemente il confronto fra costo storico e il valore di mercato devono essere effettuati per singole categorie. Infatti, applicando tale principio per classi o addirittura al magazzino nel suo insieme, si potrebbero determinare significative quanto inaccettabili compensazioni tra svalutazioni e rivalutazioni patrimoniali.
Definizione di valore di mercato
Il valore di mercato, alla luce di quanto affermato dai principi contabili (OIC), è rappresentato dal:
Definizione di costo storico
Il costo storico è costituito dal complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione. Tale valore è rappresentato dal:
Il costo di acquisto (in forza di quanto affermato dall’articolo 2426 codice civile) comprende, oltre al prezzo effettivo di acquisto, anche determinati oneri accessori. A riguardo è opportuno effettuare le seguenti considerazioni.
Innanzitutto occorre precisare che costi accessori cui la legge fa riferimento sono quelli direttamente imputabili al contratto di acquisto nonché quelli, anch’essi di diretta imputazione, sostenuti per portare i beni acquistati nel luogo e nello stato in cui si trovano. Tra questi si segnalano:
Tra gli oneri accessori possono essere ricomprese le spese di trasformazione sostenute per adattare i beni acquistati all’uso o alla rivendita (ad esempio spese di confezionamento). Per quanto concerne gli oneri finanziari (interessi passivi) va precisato che essi non costituiscono elementi accessori del costo d’acquisto. Ciò deriva dal disposto normativo (art. 2426 codice civile) che prevedendo e regolando esplicitamente l’imputazione degli oneri finanziari solo per la determinazione del costo dei beni prodotti, fa presumere la loro esclusione per quelli acquistati. Nella determinazione del costo di acquisto, devono essere dedotti gli sconti commerciali (sconti incondizionati in fattura e sconti di quantità) con esclusione quindi degli sconti avente natura finanziaria.
Con riferimento al costo di produzione, l’articolo 2426 del codice civile stabilisce che esso comprende tutti costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
Tale disposizione prevede pertanto le seguenti componenti del costo di produzione:
Tali costi indiretti sono quelli sostenuti nel “periodo di fabbricazione fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”. Si deve cioè trattare di costi di competenza del periodo di fabbricazione che deve considerarsi concluso nel momento in cui il bene è oggettivamente utilizzabile (ciò che rileva non è quindi l’effettivo utilizzo, bensì la possibilità tecnica di utilizzo).
I principi contabili OIC propongono vari metodi di imputazione dei costi indiretti di produzione nella valutazione delle rimanenze (ad esempio l’uso del parametro delle ore o del costo della manodopera diretta, o delle ore macchina) e la loro scelta dipende dalle caratteristiche delle singole fattispecie produttive.
Con riferimento al costo di produzione è necessario segnalare che l’articolo 2426 c.c. ammette, quale componente dello stesso, gli oneri finanziari ragionevolmente imputabili al prodotto, limitatamente a quelli relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi. Stante la difficoltà di individuare la parte dei citati oneri realmente sostenuta per finanziare le rimanenze di magazzino, la prevalente dottrina tende ad escludere, come regola generale, quale componente di costo delle rimanenze, gli oneri finanziari. Tuttavia, in quei casi in cui il finanziamento è stato chiaramente assunto a fronte di specifici prodotti che richiedono un processo produttivo di vari anni, è possibile includere i relativi interessi passivi tra i costi limitatamente al periodo di produzione e ciò sempre che gli stessi siano stati realmente sostenuti, che il costo più gli oneri finanziari non ecceda il valore di realizzo e, da ultimo, che tale capitalizzazione sia dettagliatamente indicata nella nota integrativa.
Occorre poi tenere in considerazione il fatto che l’articolo 2426 n. 9) del codice civile precisa che i costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione in quanto si riferiscono all’attività di commercializzazione del prodotto e pertanto non sono costi inventariabili ai fini della valutazione delle rimanenze. Vanno inoltre escluse le spese di ricerca e sviluppo nonché le spese generali e amministrative.
Metodologia di determinazione del costo storico
La valutazione delle rimanenze di magazzino presupporrebbe l’individuazione e l’imputazione ai singoli beni dei costi specificatamente sostenuti per i beni medesimi. A riguardo occorre precisare che il metodo del costo specifico, pur essendo quello più valido ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, risulta di difficile, e quindi limitata, applicazione concreta. Per questo motivo il legislatore riconosce (art. 2426 n. 10 c.c.) la possibilità di valutare i beni fungibili mediante uno dei criteri indicati successivamente ai numeri 2, 3, 4 (costo medio ponderato, LIFO e FIFO). In ogni caso, lo stesso articolo 2426 n. 10) del codice civile dispone che se il valore determinato utilizzando tali criteri “differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”, permettendo al lettore del bilancio di individuare l’influenza sul risultato economico di periodo dell’adozione delle sopra citate metodologie di valutazione.
Ciò premesso, la valutazione delle rimanenze può, civilisticamente, essere effettuata con i seguenti metodi:
Va subito precisato come tale disposizione, volta evidentemente a semplificare la redazione del bilancio, risulti di fatto inapplicabile. Infatti, non sussistendo un’analoga previsione fiscale, anche operando in questo modo, rimarrebbe ferma l’esigenza di rilevare l’esatta consistenza di tali componenti in base alle ordinarie metodologie applicate ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Ad ultimo si ricorda che, a norma dell’articolo 2423-bis comma 1, n. 6) c.c. i criteri di valutazione non possono, in generale, essere modificati da un esercizio all’altro. Deroghe a tale principio sono consentite solo in presenza di casi eccezionali e la nota integrativa, oltre a motivarle, deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.
Valutazione delle rimanenze di magazzino – Aspetti fiscali
Le disposizioni fiscali concernenti la valutazione delle rimanenze di magazzino sono contenute negli articoli 92 e 110 del DPR 917/86. Tali disposizioni sono sostanzialmente allineate con la disciplina civilistica sopra riportata, come spiegato di seguito.
L’articolo 92 DPR 917/86 al primo comma stabilisce un concetto di imponibilità della variazione delle rimanenze finali senza imporre dei metodi obbligatori di valutazione, affermando però che, se la valutazione non viene effettuata a costi specifici, il valore da assumere fiscalmente deve essere non inferiore a quello che si ottiene applicando il metodo del LIFO. Al medesimo comma, si riconosce validità al raggruppamento dei beni in categorie omogenee per natura e per valore.
La norma fiscale, quindi, dà la massima libertà di scelta sul metodo valutativo adottabile purché ciò non determini dei valori inferiori al LIFO. Nel comma 4 del medesimo articolo 92, viene posta una deroga a tale limite minimo di valutazione. Più precisamente il legislatore tributario ha stabilito che nel caso in cui le rimanenze vengano valutate con il metodo del costo medio ponderato, del FIFO o con varianti del LIFO, il valore di assumere è quello risultante dall’applicazione di uno di tali metodi, indipendentemente dal fatto che esso sia inferiore al LIFO.
Conformemente a quanto indicato dal codice civile, se il valore unitario medio dei beni determinato secondo uno dei metodi poco sopra indicati è superiore al loro valore di mercato (valore normale medio nell’ultimo mese di esercizio), allora gli stessi beni vanno valutati a tale ultimo valore (anche dal punto di vista fiscale la valutazione delle rimanenze va quindi effettuata al minore tra “costo” e “mercato”).
La configurazione di costo da utilizzare è disciplinata dalle norme generali sulle valutazioni contenute nel comma 1 dell’articolo 110 del DPR 917/86. In particolare, la lettera b) del comma 1 stabilisce che “si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e spese generali”.
La dottrina più autorevole identifica gli oneri accessori di diretta imputazione in tutti quelli collegati al bene da un nesso di consequenzialità (spese di registrazione, notarili, di trasporto, di assicurazione, ecc.). Anche sotto questo punto di vista emerge quindi un sostanziale allineamento tra la normativa civilistica e la normativa fiscale in tema di valutazione delle rimanenze di magazzino.
Per quanto riguarda i contribuenti in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR), la legge di bilancio 2017 ha introdotto il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi, pertanto essi non devono più tenere conto del valore delle rimanenze nel calcolo del reddito imponibile. Ciononostante, la rilevazione delle rimanenze deve comunque essere effettuata in quanto rilevante ai fini dell’attività di controllo.
Contabilità di magazzino
In questo paragrafo viene analizzata la disciplina della contabilità fiscale di magazzino.
Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino
Come stabilito dall’articolo 1, primo comma del DPR 695/1996, le scritture ausiliarie di magazzino (di cui alla lettera d dell’art. 14, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973) devono essere tenute dalle imprese a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi di vendita dei beni ed assimilati di cui all’art. 85 del TUIR e il valore complessivo delle rimanenze finali di beni e per lavori in corso, di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR sono superiori rispettivamente ad € 5.164.568,99 ed € 1.032.913,80. L’obbligo cessa partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o delle rimanenze risulta inferiore a tale limite.
Conseguentemente, nel 2017 saranno tenute alla contabilità di magazzino le imprese che negli esercizi 2014 e 2015 hanno superato entrambi i citati parametri e ciò indipendentemente dai ricavi e dal valore delle rimanenze relativi all’esercizio 2016. Allo stesso modo, l’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai suddetti limiti. Quindi, nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l’obbligo cessa nel 2017 se nel 2015 e 2016 non sono stati superati i limiti di cui sopra.
Caratteristiche delle scritture ausiliarie di magazzino
L’articolo 14, comma 1, lett. d) del DPR 600/73 dispone che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinaria contabilità con periodicità almeno mensile. Per sistematicità, il legislatore ha voluto intendere che le scritture ausiliarie di magazzino rispondano sì al requisito cronologico, ma che tali rilevazioni cronologiche di carico e scarico dei beni debbano altresì essere effettuate separatamente per ogni bene o per categorie omogenee di beni. Non si deve quindi procedere ad una rilevazione cronologica del complesso delle movimentazioni di magazzino effettuate, ma esclusivamente alla tenuta di elaborati intestati ad ogni singolo bene o categoria di beni, in cui rilevare distintamente e nella successione temporale i carichi e gli scarichi.
Per quanto concerne il rinvio alle norme di ordinata contabilità, il legislatore ha inteso fare riferimento alle regole generali di rilevazione extracontabile, lasciando alla volontà del contribuente la scelta del metodo e della forma di redazione delle scritture purché queste risultino di facile ed univoca intellegibilità e sia rispettato l’obbligo di conservazione dei documenti relativi ai movimenti di magazzino. Si deve ritenere, inoltre, che dal rinvio alle norme di ordinata contabilità discende l’obbligo di conservazione della documentazione relativa ai movimenti di magazzino. Relativamente ai movimenti dei beni all’interno dello stabilimento, che non formano oggetto di documentazione obbligatoria per legge, è lasciata libertà all’imprenditore di adottare la procedura contabile ritenuta più idonea.
Ove l’impresa sia strutturata per l’immissione di bolle interne, è opportuno che anch’esse siano conservate a supporto delle scritture ausiliarie. In merito alla periodicità delle rilevazioni la norma stabilisce che esse possano essere effettuate o giornalmente o in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
L’annotazione delle movimentazioni di magazzino deve essere effettuata entro 60 giorni, che decorrono, nel caso di registrazioni giornaliere dalla data della movimentazione stessa, mentre, nel caso di registrazioni riepilogative di più movimenti, dalla fine del periodo preso a base per il raggruppamento. È necessario sottolineare che, per coloro che adottano sistemi meccanografici per la tenuta delle scritture di magazzino, il termine dei 60 giorni rileva ai fini dell’immissione dati dei supporti fisici, mentre la stampa del tabulato può essere effettuata anche una sola volta all’anno entro 60 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
Beni oggetto di rilevazione
Il legislatore tributario ha stabilito per quali categorie di beni la registrazione è obbligatoria, lasciando alla discrezionalità dell’imprenditore se assoggettare a registrazione anche gli altri beni per i quali non vi è l’obbligo legale o se limitarsi, per questi ultimi, al solo inventario fisico di fine esercizio. I beni per i quali è obbligatoria la registrazione nelle scritture ausiliarie sono:
In linea di massima può dunque affermarsi che rientrano nell’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino i beni che fisicamente vengono incorporati nei prodotti fabbricati dall’impresa.
Non sono invece soggetti all’obbligo di registrazione:
Per operare correttamente, l’impresa deve individuare in primo luogo, tutti i beni o categorie di beni che, secondo la norma citata, devono essere annotate nelle scritture ausiliarie di magazzino e calcolare, con riferimento ad ogni bene o categoria, il costo complessivo di tutti gli acquisti effettuati nel precedente periodo di imposta e la relativa percentuale di importanza. In secondo luogo, l’impresa può escludere dalle annotazioni nelle scritture ausiliarie di magazzino un numero di beni o di categorie di beni, individuati a partire da quelli aventi la percentuale di incidenza più bassa ed in modo tale che la somma delle percentuali stesse non ecceda il 20%. Al termine dell’esercizio è possibile rilevare nelle scritture di magazzino i cali di quantità e le variazioni intervenute nelle giacenze fisiche, così da giustificare differenze rilevabili da quanto registrato a quanto risultante dall’inventario fisico.
Disciplina delle scritture ausiliarie in funzione del tipo di attività
La normativa tributaria ha codificato una contabilità di magazzino che tiene conto della differente articolazione del processo produttivo esistente nei diversi settori di attività. Per la precisione, essa ha diversamente disposto per le imprese commerciali, industriali e di servizi, al fine di utilizzare a scopi tributari la contabilità eventualmente già esistente per fini gestionali. Nell’ambito del settore industriale, al fine di individuare gli obblighi inerenti alla tenuta della contabilità di magazzino, è opportuno distinguere tra attività di produzione di beni omogenei a lotti ricorrenti o a flusso continuo, e quella di produzione di beni specifici su commessa.
Per quanto riguarda le imprese che effettuano la produzione di beni omogenei a lotti ricorrenti o a flusso continuo, il legislatore ha disposto la obbligatorietà della registrazione dei movimenti di carico e scarico del magazzino di tutti beni precedentemente indicati come oggetto di rilevazione, al fine di evidenziare la consistenza delle quantità iniziali e finali e le entità delle movimentazioni. Devono perciò essere forniti dati riguardanti:
Per quanto concerne invece le imprese che producono beni o servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, nonché le imprese la cui produzione si sostanzia in beni valutabili sulla base di costi specifici, il legislatore ha disposto, stante la peculiarità che contraddistingue tali beni, che le scritture ausiliarie siano costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili al prodotto o al bene oggetto della commessa, schede che quindi sono tenute a valore e non a quantità. Ai fini della tenuta delle schede di lavorazione si ritiene opportuno precisare che l’aggiornamento delle stesse deve essere effettuato entro 60 giorni relativamente ai costi specifici, risultanti dalla fattura o da altro idoneo documento. Per gli altri costi, i 60 giorni decorrono dalla fine del periodo di imposta.
Si ricorda, infine, che le imprese in argomento, rappresentate in linea di massima dalle imprese produttrici di grandi impianti, dalle imprese edili e in generale da quelle imprese che producono opere o forniscono servizi di durata ultrannuale pattuiti con oggetto unitario, hanno anch’esse l’obbligo di tenere le scritture ausiliarie di magazzino per quelle materie che vengono acquistate e conservate per essere utilizzate nella fabbricazione di una pluralità di prodotti.
Omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino
Si ritiene opportuno accennare, in questa sede, anche le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata o irregolare tenuta delle scritture di magazzino. Ove in sede di verifica risultasse che il contribuente non ha tenuto le scritture ausiliarie, o se queste non vengono per qualsiasi motivo esibite in ossequio alla richiesta dei funzionari accertatori, l’ufficio competente ha facoltà di procedere ad accertamento induttivo del reddito imponibile. Analoga facoltà è concessa all’ufficio nel caso in cui le scritture in oggetto, sebbene siano state tenute, presentino irregolarità gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibile nel loro complesso le scritture stesse.