RESI MERCE FATTURATI DAL CLIENTE

CIRCOLARE N. 33/2015

05/11/2015

di Lidia Gandolfi

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Con la presente circolare si vuole far chiarezza sulla disciplina Iva dei cosiddetti “resi merce”, nella particolare fattispecie del reso documentato dal cliente.

L’articolo 26, comma 2 del DPR 633/72 (Decreto Iva), prevede la possibilità per il cedente, in seguito alla ricezione di resi da parte del cliente, di detrarre l’Iva relativa alla variazione in diminuzione dell’imponibile derivante dall’emissione della relativa nota di credito. Si ricorda che, considerato il richiamo all’articolo 19 del DPR 633/72 presente nell’articolo 26 del medesimo decreto, il fornitore, se vuole detrarre l’imposta relativa al reso, è tenuto a emettere la nota di credito entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il reso (ovvero il medesimo termine per la detrazione dell’Iva relativa alle fatture di acquisto).

In alcuni settori, dove la gamma dei beni è particolarmente variegata e le previsioni delle richieste di mercato sono difficili, il fenomeno del reso è tutt’altro che infrequente. Per questa ragione, alcune volte accade che sia l’acquirente ad emettere una nota di debito nei confronti del cedente, invece che aspettare che questi emetta una nota di credito. Tale operazione, pur non essendo di per sé errata (Corte di Giustizia UE – causa C-141/96, Bernhard Langhorst) può suscitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che potrebbe riqualificare la restituzione dei beni come un’operazione di retrovendita.

Tuttavia, con alcuni accorgimenti operativi, è possibile evitare il rischio di contestazioni sulla natura dell’operazione. In particolare, l’articolo 21, c. 1 del DPR 633/72, stabilisce che il cedente “emette fattura ( … ) o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”. Considerato che le norme che regolano l’emissione delle note di credito sono le stesse che presiedono l’emissione della fattura, è possibile seguire la succitata procedura anche nel caso in oggetto, al fine di prevenire contestazioni in sede di accertamento. E’ dunque necessario che:

  • il cedente autorizzi preventivamente il cliente, preferibilmente in sede contrattuale, all’emissione della nota di credito per suo conto;
  • entrambe le parti stabiliscano preventivamente e diano il proprio consenso alle procedure da adottare per l’emissione della nota di credito, il che include ad esempio la numerazione da seguire, la descrizione che si utilizzerà per identificare il reso, ecc. Anche in questo caso è consigliabile che le procedure vengano stabilite per iscritto, nel contratto fra fornitore e cessionario;
  • le note di credito, emesse con carta intestata del cliente, indichino i dati del fornitore e dell’acquirente e specifichino altresì chiaramente che il documento è stato emesso dal cliente per conto del cedente.

 

Tali obblighi dovranno essere adempiuti con il massimo dettaglio, anche al fine di permettere al cedente di porre in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del documento emesso dal cliente, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 26 c. 2 del DPR 633/72 e ai fini dichiarativi.

Infine, si specifica che, nel caso in cui l’acquirente risieda in un Paese con il quale non siano in vigore strumenti per la reciproca assistenza in materia di Iva (extra UE), il fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione Finanziaria, in via telematica, il possesso di alcuni requisiti di affidabilità, quali:

  • aver iniziato l’attività da almeno cinque anni;
  • non aver ricevuto, nel corso dei cinque anni precedenti, atti impositivi di contestazione di violazioni sostanziali Iva.

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