


20/12/2016
“Con un’interessante pronuncia contenuta nella sentenza n. 7988/2016 la Commissione
Tributaria Provinciale di Milano scardina l’acquisito principio normativo di cui all’articolo 26
del Tuir in materia di tassazione dei redditi fondiari percepiti da un soggetto diverso dal
titolare della proprietà.
Si ricorda che in base all’articolo 26, comma 1, del Tuir “I redditi fondiari concorrono,
indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono
gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale […]”.”
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