20/10/2017
“In tema di locazione immobiliare, la mancata registrazione del contratto costituisce una
invalidità sanzionabile con la nullità, per violazione delle norme imperative ex articolo 1418
del codice civile, la quale, in ragione della sua atipicità desumibile dal complessivo impianto
normativo, è sanabile con effetti retroattivi mediante la tardiva registrazione del contratto
stesso.
Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20858 depositata il 6
settembre 2017, che conferma l’orientamento espresso in altre precedenti pronunce.”
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