04/06/2019
di Agostino Mazziotti
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L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015 prevede l’estensione generalizzata dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio o attività assimilate (di cui all’art. 22 del DPR 633/72). L’obbligo in parola dovrà essere osservato:
Si sottolinea che il limite suddetto di € 400.000 è riferito all’intero volume d’affari e non solo al volume d’affari relativo ai corrispettivi. Pertanto, ad esempio, se un soggetto passivo IVA ha realizzato nel periodo di imposta 2018 un volume d’affari pari a euro 500.000 derivante per euro 450.000 da operazioni soggette a fatturazione e per euro 50.000 da operazioni di vendita al dettaglio, tale soggetto applicherà l’obbligo in esame già a partire dall’01/07/2019.
Per le attività avviate nell’anno 2019 il suddetto obbligo non può applicarsi a partire dall’1 luglio 2019 (ma solo dall’1 gennaio 2020) in considerazione della inesistenza di un volume di affari per il periodo di imposta 2018.
Anche se non precisato dal D.Lgs n. 127/2015, si ritiene che le operazioni oggetto di memorizzazione ed invio siano i corrispettivi rilevanti ai fini IVA (relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972).
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi produrrà le seguenti semplificazioni:
– sostituirà la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, comma 1, DPR 633/1972;
– sostituirà la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (tramite scontrino o ricevuta fiscale).
Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura (elettronica), ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Per le operazioni certificate da fattura elettronica non ricorre l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
In considerazione delle semplificazioni succitate ed in particolare con il venir meno dell’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, il legislatore ha previsto la possibilità di emettere un “documento commerciale” da consegnare al cliente, costituente titolo per l’esercizio del diritto di garanzia in caso di vizi riscontrati sul bene acquistato.
Il “documento commerciale” deve riportare almeno i seguenti elementi:
– data e ora di emissione;
– numero progressivo;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
– numero di partita IVA dell’emittente;
– ubicazione dell’esercizio;
– descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati;
– ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Il predetto documento, su richiesta del cliente, potrà contenere anche il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente in modo da acquisire validità anche ai fini fiscali.
Il D.M. 10/05/2019 ha individuato i soggetti che in relazione all’attività esercitata possono considerarsi esclusi, almeno per il momento, dal nuovo adempimento.
L’esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sino alla data che verrà definita con decreto ministeriale varrà per:
– le operazioni per le quali è attualmente previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale (emissione di scontrino o ricevuta) come per es. cessione di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.;
– le prestazioni di trasporto pubblico certificate mediante biglietto di trasporto;
Tali operazioni non dovranno essere certificate mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale (in quanto già escluse ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/1996) ma dovranno essere annotate sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/1972.
Inoltre, sono escluse dall’adempimento sino al 31/12/2019:
– le operazioni collegate o connesse alle succitate operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione;
– le operazioni effettuate in via marginale rispetto alle operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione succitate o rispetto alle operazioni soggette a fatturazione ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 (intendendosi per “marginali” quelle operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume di affari prodotto per l’anno 2018).
Ad esempio, se un soggetto passivo IVA ha realizzato nel periodo di imposta 2018 un volume d’affari pari ad euro 800.000 derivante per un ammontare di € 8.000 (l’1% del volume di affari complessivo) da operazioni di vendita al dettaglio e per un ammontare di euro 792.000 da operazioni soggette a fatturazione, l’obbligo in esame dovrà essere osservato soltanto a partire dal 1° gennaio 2020.
Tali operazioni dovranno essere certificate mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale e dovranno essere annotate sul registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/1972.
Vengono temporaneamente escluse dal nuovo obbligo (fino a data che verrà indicata in un decreto ministeriale di prossima emissione), infine, le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nell’ambito di un trasporto internazionale.
In caso di esclusione, resta ferma la possibilità di memorizzare ed inviare i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate su base volontaria.
L’agenzia delle Entrate, con il Provv. 28/10/2016 n. 182017, ha stabilito che l’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere assolto tramite i seguenti strumenti (conformi alle prescrizioni previste dall’amministrazione finanziaria in termini di inalterabilità e sicurezza dei dati):
– Registratori Telematici;
– Registratori di cassa appositamente adattati alle nuove funzioni telematiche;
– Procedura web gratuita messa a disposizione nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche da dispositivi mobili.
In caso di omessa memorizzazione o trasmissione telematica dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano:
– la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
– la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio, compiute in giorni diversi.
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (registratori telematici e registratori di cassa) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, il D.Lgs. 127/2015 ha previsto la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Si fa presente che la spesa relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale deve avvenire con mezzi tracciabili di pagamento (assegni bancari e postali, bonifici, carte di credito o di debito, ecc..).
Il contributo è concesso all’esercente come credito di imposta utilizzabile in compensazione esclusivamente tramite modello F24 (codice tributo “6899”) da presentare tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito è utilizzabile a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale.
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Alla luce dell’applicazione graduale del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, si suggerisce di contattare nel più breve tempo possibile il proprio tecnico fornitore in modo da dotarsi tempestivamente degli strumenti tecnici necessari per ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. n 127/2015.