22/12/2020
di Riccardo Righi
Come comunicato con la circolare dello Studio n. 38/2020, con provvedimento del 28/2/2020 n. 99922, modificato dal provvedimento del 20/4/2020 n. 166579, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, versione 1.6. Tali specifiche erano adottabili dall’1 ottobre 2020 in via facoltativa, mentre a partire dall’1 gennaio 2021 il loro utilizzo diverrà obbligatorio.
Pertanto, con l’avvicinarsi della scadenza per l’obbligatorietà delle nuove specifiche lo Studio ritiene opportuno comunicare alcune indicazioni operative in merito.
In data 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, che si allega alla presente.
Le principali novità del nuovo tracciato riguardano:
Di seguito si riporta un indice del presente approfondimento.
1.1 Fattura immediata e fattura differita
1.2 Reverse charge “elettronico”
1.3 Cessione di beni ammortizzabili, fatture per autoconsumo e fatture per omaggi senza rivalsa dell’IVA
2.1 Operazioni non imponibili
2.2 Operazioni non soggette
2.3 Operazioni in inversione contabile (reverse charge)
Preliminarmente, si riporta di seguito una tabella di confronto fra i codici Tipo Documento delle specifiche tecniche 1.5 e delle nuove specifiche 1.6.
Specifiche tecniche versione 1.5 |
Specifiche tecniche versione 1.6 |
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TD01 |
Fattura |
TD01 |
Fattura |
TD02 |
Acconto/Anticipo su fattura |
TD02 |
Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 |
Acconto/Anticipo su parcella |
TD03 |
Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 |
Nota di Credito |
TD04 |
Nota di Credito |
TD05 |
Nota di Debito |
TD05 |
Nota di Debito |
TD06 |
Parcella |
TD06 |
Parcella |
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TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno |
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TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
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TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
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TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72 |
TD20 |
Autofattura |
TD20 |
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93) |
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TD21 |
Autofattura per splafonamento |
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TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA |
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TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
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TD24 |
Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72 |
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TD25 |
Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72 |
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TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72 |
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TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Oltre ai codici in tabella, esistono anche i codici relativi ai documenti “semplificati” (da TD07 a TD09) e i codici relativi alla comunicazione “esterometro”, ovvero TD10 (acquisti intracomunitari di beni), TD11 (acquisti intracomunitari di servizi) e TD12 (documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR 633/72).
Di seguito si riportano le novità di maggiore rilevanza e alcune indicazioni operative su come utilizzare i relativi nuovi codici.
1.1 Fattura immediata e fattura differita
A differenza delle precedenti specifiche tecniche, la fattura immediata e la fattura differita hanno ora due codici differenti, ovvero rispettivamente il TD01 (“Fattura”) e il TD24 (“Fattura differita”). A questa nuova distinzione è necessario prestare molta attenzione in quanto tali due tipologie di fatture hanno regole differenti in termini di utilizzo e di tempi di emissione:
1.2 Reverse charge “elettronico”
Un’altra importante novità delle nuove specifiche tecniche è costituita dall’introduzione di tipi documento specifici per la procedura di integrazione/autofattura delle operazioni in reverse charge.
NOTA BENE. Come specificato nella guida dell’Agenzia delle Entrate allegata alla presente, l’integrazione/autofattura in modalità elettronica con i nuovi tipi documento TD16, TD17, TD18 e TD19 non è obbligatoria. I cessionari di operazioni in reverse charge potranno continuare a integrare le fatture manualmente, come fatto fino ad ora.
Si tenga presente che, nel caso in cui non si opti per la nuova modalità, nei casi di fatture di fornitori esteri sarà necessario comunicare i relativi dati nell’esterometro.
Di seguito si riporta una tabella dei nuovi tipi documento per le relative casistiche di reverse charge, sia interno che transfrontaliero.
Codice “Tipo Documento” |
Tipologia dell’operazione |
Modello IVA |
TD16 |
Acquisti di oro da investimento, acquisti di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi di cui all’art. 17 co. 5 del DPR 633/72 |
Rigo VJ7 (oro puro) Rigo VJ8 (oro da investimento) |
TD16 |
Acquisti di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore di cui all’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 |
Rigo VJ12 |
TD16 |
Acquisti di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72) di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72 |
Rigo VJ13 |
TD16 |
Acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 |
Rigo VJ16 |
TD16 |
Acquisti di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72 |
Rigo VJ14 |
TD16 |
Acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché acquisti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale di cui all’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 |
Rigo VJ15 |
TD16 |
Acquisto di beni e servizi del settore energetico di cui all’art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72 |
Rigo VJ17 |
TD17 |
Acquisto di servizi da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 |
Rigo VJ3 |
TD18 |
Acquisti di beni intra-UE ex art. 38 del DL 331/93 |
Rigo VJ9 |
TD19 |
Acquisto di beni da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (caso di acquisto di beni già esistenti sul territorio italiano al momento della vendita) |
Rigo VJ3 |
1.3 Cessione di beni ammortizzabili, fatture per autoconsumo e fatture per omaggi senza rivalsa dell’IVA
Un’ulteriore fattispecie per la quale è stato introdotto un codice tipo documento nuovo è la cessione di beni ammortizzabili: per tale operazione sarà necessario utilizzare il codice TD26. Si precisa che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, in caso si debba emettere una nota di credito per effettuare una variazione in diminuzione di una cessione di beni ammortizzabili, sarà necessario utilizzare il tipo documento TD04 (“Nota di credito”) e non un TD26 con segno negativo.
Infine, è stato introdotto un nuovo codice tipo documento per i casi di “autoconsumo” e per gli omaggi senza rivalsa dell’IVA (codice TD27). Si ricorda infatti che la rivalsa dell’Iva non è obbligatoria in caso di cessioni gratuite di beni. In caso di assenza di rivalsa l’operazione può essere certificata, alternativamente:
Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica:
Il codice “Natura” viene utilizzato qualora non sia applicabile l’IVA in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.). Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.
Nella seguente tabella si pongono a confronto i codici “Natura” presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.5) e nella nuova versione (versione 1.6).
Specifiche tecniche versione 1.5 |
Specifiche tecniche versione 1.6 |
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N1 |
Operazioni escluse |
N1 |
Operazioni escluse |
N2 |
Operazioni non soggette |
N2 |
Operazioni non soggette (non più valido dall’1.1.2021) |
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N2.1 |
Operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
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N2.2 |
Altre operazioni non soggette |
N3 |
Operazioni non imponibili |
N3 |
Operazioni non imponibili (non più valido dall’1.1.2021) |
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N3.1 |
Non imponibili – Esportazioni |
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N3.2 |
Non imponibili – Cessioni intracomunitarie |
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N3.3 |
Non imponibili – Cessioni verso San Marino |
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N3.4 |
Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
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N3.5 |
Non imponibili – A seguito di dichiarazioni di intento |
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N3.6 |
Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 |
Operazioni esenti |
N4 |
Operazioni esenti |
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 |
Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) |
N6 |
Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) (non più valido dall’1.1.2021) |
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N6.1 |
Inversione contabile – Cessione di rottami e di altri materiali di recupero |
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N6.2 |
Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro |
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N6.3 |
Inversione contabile – Subappalto nel settore edile |
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N6.4 |
Inversione contabile – Cessione di fabbricati |
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N6.5 |
Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari |
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N6.6 |
Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici |
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N6.7 |
Inversione contabile – Prestazioni del comparto edile e settori connessi |
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N6.8 |
Inversione contabile – Operazioni del settore energetico |
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N6.9 |
Inversione contabile – Altri casi (attualmente non utilizzabile: vedi relativo paragrafo) |
N7 |
IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72) |
N7 |
IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72) |
2.1 Operazioni non soggette
Il codice “Natura” N2 viene sostituito – obbligatoriamente dall’1/1/2021 – da due differenti codifiche in relazione all’assenza del presupposto territoriale o oggettivo:
2.2 Operazioni non imponibili
Di seguito si riporta una tabella con i nuovi codici relativi ai diversi casi di non imponibilità delle operazioni e i rispettivi riferimenti normativi.
Codice “Natura” |
Tipologia dell’operazione |
Riferimento normativo |
Modello IVA |
N3.1
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Cessioni all’esportazione (incluse le operazioni c.d. “triangolari”). |
Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 |
Rigo VE30 campo 2 |
Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. |
Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72 |
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Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea. |
Art. 50-bis |
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N3.2 |
Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.). |
Art. 41 |
Rigo VE30 campo 3 |
Cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari (triangolazioni IntraUE). |
Art. 58 |
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Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell’Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato. |
Art. 50-bis |
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N3.3 |
Operazioni di cessioni di beni con la Repubblica di San Marino. |
Art. 71 del DPR 633/72 |
Rigo VE30 campo 4 |
N3.4 |
Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.). |
Art. 8-bis del DPR 633/72 |
Rigo VE30 campo 5 |
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in esportazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.). |
Art. 9 del DPR 633/72 |
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Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc. |
Art. 72 del DPR 633/72 |
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N3.5 |
Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (dietro presentazione di dichiarazione di intento). |
Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72 |
Rigo VE31 |
N3.6 |
Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA. |
Art. 50-bis co. 4 lett. c) |
Rigo VE32 |
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA. |
Art. 50-bis co. 4 lett. e) |
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Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro. |
Art. 50-bis co. 4 lett. i) |
2.3 Operazioni in inversione contabile (reverse charge)
Un intervento significativo è stato operato anche con riferimento all’inversione contabile, posto che il codice natura N6 è stato sostituito da ben nove differenti codifiche, corrispondenti ad altrettante fattispecie. Nella seguente tabella si riportano i nuovi codici, con una specifica spiegazione della casistica, del riferimento normativo e del rigo della dichiarazione in relazione alle diverse fattispecie di reverse charge.
Codice “Natura” |
Tipologia dell’operazione |
Norma di riferimento |
Modello IVA |
N6.1 |
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc. |
Art. 74 co. 7 e 8 |
Rigo VE35 campo 2 |
N6.2 |
Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. |
Art. 17 co. 5 |
Rigo VE35 campo 3 |
N6.3 |
Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore. |
Art. 17 co. 6 lett. a) |
Rigo VE35 campo 4 |
N6.4 |
Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72). |
Art. 17 co. 6 lett. a-bis) |
Rigo VE35 campo 5 |
N6.5 |
Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. |
Art. 17 co. 6 lett. b) |
Rigo VE35 campo 6 |
N6.6 |
Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. |
Art. 17 co. 6 lett. c) |
Rigo VE35 campo 7 |
N6.7 |
Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. |
Art. 17 co. 6 lett. a-ter) |
Rigo VE35 campo 8 |
N6.8 |
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra. |
Art. 17 co. 6 lett. d-bis) |
Rigo VE35 campo 9 |
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica. |
Art. 17 co. 6 lett. d-ter) |
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Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72. |
Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72 |
NOTA BENE. Come specificato nella guida dell’Agenzia delle Entrate allegata alla presente, il codice N6.9 non è attualmente utilizzabile, in quanto previsto per tipologie di reverse charge di eventuale futura introduzione.
La presente circolare ha lo scopo di dare alcune indicazioni operative sulle fattispecie ritenute di uso più comune e dunque maggiormente rilevanti. Ciò significa che non tutte le novità sono state affrontate e pertanto si invitano i clienti, in caso di operazioni particolari che implicano l’utilizzo di nuovi codici, a chiedere allo Studio una consulenza specifica.
A conclusione del presente approfondimento, si sottolinea che, nonostante la prossimità dell’adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche in commento (1 gennaio 2021), la prassi, la dottrina e le stesse specifiche tecniche sono in continua evoluzione e dunque lo Studio si riserva di comunicare gli aggiornamenti ritenuti più rilevanti.