Nuove specifiche tecniche fattura elettronica: indicazioni operative

CIRCOLARE N. 50/2020

22/12/2020

di Riccardo Righi

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Come comunicato con la circolare dello Studio n. 38/2020, con provvedimento del 28/2/2020 n. 99922, modificato dal provvedimento del 20/4/2020 n. 166579, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, versione 1.6. Tali specifiche erano adottabili dall’1 ottobre 2020 in via facoltativa, mentre a partire dall’1 gennaio 2021 il loro utilizzo diverrà obbligatorio.

Pertanto, con l’avvicinarsi della scadenza per l’obbligatorietà delle nuove specifiche lo Studio ritiene opportuno comunicare alcune indicazioni operative in merito.

In data 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, che si allega alla presente.

Le principali novità del nuovo tracciato riguardano:

 

  • Codici “Tipo documento”, che attengono alla tipologia di documento trasmesso e sono composti da un numero preceduto dalla sigla TD;
  • Codici “Natura dell’operazione”, codici che attengono al regime IVA applicabile e sono composti da un numero preceduto dalla lettera N.

 

Di seguito si riporta un indice del presente approfondimento.

 

  1. TIPO DOCUMENTO (CODICI TD)

1.1       Fattura immediata e fattura differita

1.2       Reverse charge “elettronico”

1.3       Cessione di beni ammortizzabili, fatture per autoconsumo e fatture per omaggi senza rivalsa dell’IVA

  1. NATURA DELL’OPERAZIONE (CODICI “N”)

2.1       Operazioni non imponibili

2.2       Operazioni non soggette

2.3       Operazioni in inversione contabile (reverse charge)

 

  1. TIPO DOCUMENTO (CODICI TD)

            Preliminarmente, si riporta di seguito una tabella di confronto fra i codici Tipo Documento delle specifiche tecniche 1.5 e delle nuove specifiche 1.6.

 

Specifiche tecniche

versione 1.5

Specifiche tecniche

versione 1.6

TD01

Fattura

TD01

Fattura

TD02

Acconto/Anticipo su fattura

TD02

Acconto/Anticipo su fattura

TD03

Acconto/Anticipo su parcella

TD03

Acconto/Anticipo su parcella

TD04

Nota di Credito

TD04

Nota di Credito

TD05

Nota di Debito

TD05

Nota di Debito

TD06

Parcella

TD06

Parcella

 

 

TD16

Integrazione fattura reverse charge interno

 

 

TD17

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

 

 

TD18

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

 

 

TD19

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72

TD20

Autofattura

TD20

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)

 

 

TD21

Autofattura per splafonamento

 

 

TD22

Estrazione beni da Deposito IVA

 

 

TD23

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

 

 

TD24

Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72

 

 

TD25

Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72

 

 

TD26

Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72

 

 

TD27

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

             Oltre ai codici in tabella, esistono anche i codici relativi ai documenti “semplificati” (da TD07 a TD09) e i codici relativi alla comunicazione “esterometro”, ovvero TD10 (acquisti intracomunitari di beni), TD11 (acquisti intracomunitari di servizi) e TD12 (documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR 633/72).

Di seguito si riportano le novità di maggiore rilevanza e alcune indicazioni operative su come utilizzare i relativi nuovi codici.

 

1.1 Fattura immediata e fattura differita

          A differenza delle precedenti specifiche tecniche, la fattura immediata e la fattura differita hanno ora due codici differenti, ovvero rispettivamente il TD01 (“Fattura”) e il TD24 (“Fattura differita”). A questa nuova distinzione è necessario prestare molta attenzione in quanto tali due tipologie di fatture hanno regole differenti in termini di utilizzo e di tempi di emissione:

  • La fattura differita (TD24), di cui all’art. 21 c. 4 lett. a) del DPR 633/72, è utilizzata per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. La fattura differita deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (ovvero al mese dei relativi DDT).
  • La fattura immediata (TD01) viene utilizzata nei casi di cessioni di beni e prestazioni di servizi in cui non sussistono particolari condizioni e deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

1.2 Reverse charge “elettronico”

            Un’altra importante novità  delle nuove specifiche tecniche è costituita dall’introduzione di tipi documento specifici per la procedura di integrazione/autofattura delle  operazioni in reverse charge.

NOTA BENE. Come specificato nella guida dell’Agenzia delle Entrate allegata alla presente, l’integrazione/autofattura in modalità elettronica con i nuovi tipi documento TD16, TD17, TD18 e TD19 non è obbligatoria. I cessionari di operazioni in reverse charge potranno continuare a integrare le fatture manualmente, come fatto fino ad ora.

Si tenga presente che, nel caso in cui non si opti per la nuova modalità, nei casi di fatture di fornitori esteri sarà necessario comunicare i relativi dati nell’esterometro.       

Di seguito si riporta una tabella dei nuovi tipi documento per le relative casistiche di reverse charge, sia interno che transfrontaliero.

 

Codice

“Tipo Documento”

Tipologia dell’operazione

Modello IVA

TD16

Acquisti di oro da investimento, acquisti di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi di cui all’art. 17 co. 5 del DPR 633/72

Rigo VJ7 (oro puro)

Rigo VJ8 (oro da investimento)

TD16

Acquisti di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei con­fronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore di cui all’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72

Rigo VJ12

TD16

Acquisti di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72) di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72

Rigo VJ13

TD16

Acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72

Rigo VJ16

TD16

Acquisti di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72

Rigo VJ14

TD16

Acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché acquisti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale di cui all’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72

Rigo VJ15

TD16

Acquisto di beni e servizi del settore energetico di cui all’art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72

Rigo VJ17

TD17

Acquisto di servizi da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72

Rigo VJ3

TD18

Acquisti di beni intra-UE ex art. 38 del DL 331/93

Rigo VJ9

TD19

Acquisto di beni da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (caso di acquisto di beni già esistenti sul territorio italiano al momento della vendita)

Rigo VJ3

 

 

1.3 Cessione di beni ammortizzabili, fatture per autoconsumo e fatture per omaggi senza rivalsa dell’IVA

 

            Un’ulteriore fattispecie per la quale è stato introdotto un codice tipo documento nuovo è la cessione di beni ammortizzabili: per tale operazione sarà necessario utilizzare il codice TD26. Si precisa che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, in caso si debba emettere una nota di credito per effettuare una variazione in diminuzione di una cessione di beni ammortizzabili, sarà necessario utilizzare il tipo documento TD04 (“Nota di credito”) e non un TD26 con segno negativo.

            Infine, è stato introdotto un nuovo codice tipo documento per i casi di “autoconsumo” e per gli omaggi senza rivalsa dell’IVA (codice TD27). Si ricorda infatti che la rivalsa dell’Iva non è obbligatoria in caso di cessioni gratuite di beni. In caso di assenza di rivalsa l’operazione può essere certificata, alternativamente:

  • emettendo autofattura, singola o cumulativa mensile, con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento deve essere annotato nel registro delle fatture di vendita;
  • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare totale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica:

  • riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • indicando il codice “TD27”  nel campo “tipo documento”.

 

  1. NATURA DELL’OPERAZIONE (CODICI “N”)

            Il codice “Natura” viene utilizzato qualora non sia applicabile l’IVA in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.). Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.

Nella seguente tabella si pongono a confronto i codici “Natura” presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.5) e nella nuova versione (versione 1.6).

 

Specifiche tecniche versione 1.5

Specifiche tecniche versione 1.6

N1

Operazioni escluse

N1

Operazioni escluse

N2

Operazioni non soggette

N2

Operazioni non soggette (non più va­lido dall’1.1.2021)

 

 

N2.1

Operazioni non soggette a IVA ai sen­si degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72

 

 

N2.2

Altre operazioni non soggette

N3

Operazioni non imponibili

N3

Operazioni non imponibili (non più valido dall’1.1.2021)

 

 

N3.1

Non imponibili – Esportazioni

 

 

N3.2

Non imponibili – Cessioni intracomu­ni­tarie

 

 

N3.3

Non imponibili – Cessioni verso San Marino

 

 

N3.4

Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

 

 

N3.5

Non imponibili – A seguito di dichiara­zioni di intento

 

 

N3.6

Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4

Operazioni esenti

N4

Operazioni esenti

N5

Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N5

Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6

Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti)

N6

Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) (non più valido dal­l’1.1.2021)

 

 

N6.1

Inversione contabile – Cessione di rot­ta­mi e di altri materiali di recupero

 

 

N6.2

Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro

 

 

N6.3

Inversione contabile – Subappalto nel set­­tore edile

 

 

N6.4

Inversione contabile – Cessione di fab­bricati

 

 

N6.5

Inversione contabile – Cessione di te­le­fo­ni cellulari

 

 

N6.6

Inversione contabile – Cessione di pro­dotti elettronici

 

 

N6.7

Inversione contabile – Prestazioni del com­parto edile e settori connessi

 

 

N6.8

Inversione contabile – Operazioni del set­tore energetico

 

 

N6.9

Inversione contabile – Altri casi (attualmente non utilizzabile: vedi relativo paragrafo)

N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di te­le­comunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

 

2.1  Operazioni non soggette

Il codice “Natura” N2 viene sostituito – obbligatoriamente dall’1/1/2021 – da due differenti codifiche in relazione all’assenza del presupposto territoriale o oggettivo:

  • il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (es. prestazione di servizi effettuate verso soggetti residenti all’estero);
  • il codice N2.2 identifica le altre operazioni non soggette a IVA (es. cessione di denaro, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda, ecc.).

 

2.2 Operazioni non imponibili

 

            Di seguito si riporta una tabella con i nuovi codici relativi ai diversi casi di non imponibilità delle operazioni e i rispettivi riferimenti normativi.

 

Codice “Natura”

Tipologia dell’operazione

Riferimento normativo

Modello IVA

 

 

 

N3.1

 

 

 

Cessioni all’esportazione (incluse le operazioni c.d. “triangolari”).

Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72

Rigo VE30 campo 2

Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72

Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea.

Art. 50-bis
co. 4 lett. g) del DL 331/93

N3.2

Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.).

Art. 41
del DL 331/93

Rigo VE30 campo 3

Cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari (triangolazioni IntraUE).

Art. 58
del DL 331/93

Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell’Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato.

Art. 50-bis
co. 4 lett. f) del DL 331/93

N3.3

Operazioni di cessioni di beni con la Repubblica di San Marino.

Art. 71 del DPR 633/72

Rigo VE30 campo 4

N3.4

Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.).

Art. 8-bis del DPR 633/72

Rigo VE30 campo 5

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in espor­tazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.).

Art. 9 del DPR 633/72

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei con­fronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc.

Art. 72 del DPR 633/72

N3.5

Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (dietro presentazione di dichiarazione di inten­to).

Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72

Rigo VE31

N3.6

Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA.

Art. 50-bis co. 4 lett. c)
del DL 331/93

Rigo VE32

Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA.

Art. 50-bis co. 4 lett. e)
del DL 331/93

Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro.

Art. 50-bis co. 4 lett. i)
del DL 331/93

 

 

2.3 Operazioni in inversione contabile (reverse charge)

            Un intervento significativo è stato operato anche con riferimento all’inversione contabile, posto che il codice natura N6 è stato sostituito da ben nove differenti codifiche, corrispondenti ad altrettante fattispecie. Nella seguente tabella si riportano i nuovi codici, con  una specifica spiegazione della casistica, del riferimento normativo e del rigo della dichiarazione in relazione alle diverse fattispecie di reverse charge.

 

Codice “Natura”

Tipologia dell’operazione

Norma di riferimento

Modello IVA

N6.1

Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc.

Art. 74 co. 7 e 8
del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 2

N6.2

Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

Art. 17 co. 5
del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 3

N6.3

Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappal­tatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.

Art. 17 co. 6 lett. a)
del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 4

N6.4

Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le qua­li il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72).

Art. 17 co. 6 lett. a-bis)
del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 5

N6.5

Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pub­blico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative.

Art. 17 co. 6 lett. b)
del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 6

N6.6

Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali micropro­ces­sori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consuma­tore finale.

Art. 17 co. 6 lett. c)
del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 7

N6.7

Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici.

Art. 17 co. 6 lett. a-ter)
del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 8

N6.8

Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra.

Art. 17 co. 6 lett. d-bis)
del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 9

Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica.

Art. 17 co. 6 lett. d-ter)
del DPR 633/72

Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto pas­si­vo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72.

Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72

 

NOTA BENE. Come specificato nella guida dell’Agenzia delle Entrate allegata alla presente, il codice N6.9 non è attualmente utilizzabile, in quanto previsto per tipologie di reverse charge di eventuale futura introduzione.

 

            La presente circolare ha lo scopo di dare alcune indicazioni operative sulle fattispecie ritenute di uso più comune e dunque maggiormente rilevanti. Ciò significa che non tutte le novità sono state affrontate e pertanto si invitano i clienti, in caso di operazioni particolari che implicano l’utilizzo di nuovi codici, a chiedere allo Studio una consulenza specifica.

A conclusione del presente approfondimento, si sottolinea che, nonostante la prossimità dell’adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche in commento (1 gennaio 2021), la prassi, la dottrina e le stesse specifiche tecniche sono in continua evoluzione e dunque lo Studio si riserva di comunicare gli aggiornamenti ritenuti più rilevanti.

 


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