16/12/2019
di Enrico Ferra
Con il D.M. 12/12/2019, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14/12/2019, il saggio di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dall’attuale 0,8% allo 0,05% con decorrenza dal 01/01/2020.
Come noto, il saggio d’interesse si applica ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Effetti ai fini fiscali
Dal punto di vista fiscale, l’aumento del tasso di interesse legale ha effetto, da un lato, sugli importi dovuti in caso di “ravvedimento operoso” e, dall’altro, sugli istituti deflativi del contenzioso. Vengono, inoltre, influenzate dall’aumento del saggio d’interesse legale anche alcune particolari disposizioni del Tuir che prevedono una presunzione di onerosità per taluni prestiti e finanziamenti.
Quanto al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è noto che per la regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti dei tributi occorre corrispondere, oltre alle sanzioni in misura ridotta, anche gli interessi moratori calcolati in base al tasso d’interesse legale, con maturazione giornaliera a decorrere dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Per effetto della riduzione del saggio d’interesse legale, in relazione alle violazioni commesse a decorrere dal 01/01/2020, nel caso di regolarizzazione “spontanea” si applicherà la nuova misura dello 0,05%.
D’altro canto, per sanare le violazioni commesse nel periodo d’imposta 2019 e precedenti, occorrerà far riferimento al criterio del pro-rata temporis. In ragione di tale criterio, per sanare, ad esempio, una violazione commessa nel corso del 2017, occorrerà corrispondere – oltre al tributo e alla sanzione ridotta – gli interessi calcolati al tasso legale pari a:
L’aumento del tasso di interesse legale coinvolge, inoltre, i seguenti istituti deflativi del contenzioso:
In tali ipotesi, nel caso di opzione per il pagamento rateale delle somme dovute all’Erario, occorrerà far riferimento alla nuova misura dello 0,05% da applicare alle singole rate successive alla prima, qualora gli atti siano perfezionati a decorrere dal 01/01/2020.
In riferimento ai vecchi piani rateali, l’Agenzia delle Entrate nella Circ. 28/E/2011 ha avuto modo di chiarire che, nel caso specifico dell’accertamento con adesione, la misura del tasso legale è quella determinata in riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, non essendo influenzata da mutamenti successivi del tasso.
Pertanto, gli atti di adesione perfezionati prima del 01/01/2020 non subiranno alcuna modifica nell’importo delle rate per effetto della riduzione del tasso dallo 0,8% allo 0,05%. Allo stesso modo, gli atti perfezionati nel corso del 2020 consentiranno di “bloccare” allo 0,05% la misura del tasso legale e saranno insensibili ad eventuali aumenti successivi.
Infine, sempre dal punto di vista fiscale, la riduzione del tasso legale ha effetto su alcune disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Ci si riferisce, in particolare, agli art. 45, co. 2 e 89, co. 5, del Tuir, che disciplinano la determinazione dei redditi di capitali ai fini Irpef/Ires contemplando una presunzione di onerosità, al saggio legale appunto, in relazione ai capitali dati a mutuo che non prevedano la fissazione per iscritto della misura degli interessi da corrispondere alle singole scadenze.
Effetti ai fini contributivi
Dal punto di vista contributivo, la variazione del tasso legale ha effetto in particolare in relazione alle sanzioni civili per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali o assistenziali aventi scadenza di pagamento a partire dal 01/01/2020.
Infatti, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, dal 01/01/2020 pari allo 0,05%, in caso di: