


04/02/2019
di Enrico Ferra
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La Legge di Bilancio 2019 introduce una nuova sanatoria dei ruoli, che va ad affiancarsi alla rottamazione-ter, la cui disciplina è stata già commentata nella Circolare n. 28/2018.
Per effetto di questa ulteriore sanatoria, comunemente definita “saldo e stralcio”, i debiti delle persone fisiche, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54-bis del decreto Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata in misura percentuale in base alle capacità economiche del debitore.
Possono essere estinti in forma agevolata i debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017 relativi ai:
Dal tenore letterale della norma, si evince che sono esclusi dall’agevolazione gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente.
Sono inoltre esclusi i debiti delle società, di capitali o di persone, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
Deve trattarsi, inoltre, di debiti diversi da quelli dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, ossia i debiti di valore inferiore a 1.000 euro relativi al periodo 2000-2010 in quanto annullati di diritto dall’agente della riscossione.
I debitori possono estinguere tali debiti in forma agevolata purchè versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che sussiste qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.
Qualora l’indicatore ISEE sia inferiore alla predetta soglia, i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali e versando:
Le nuove norme stabiliscono inoltre che indipendentemente dall’indicatore ISEE si ritiene che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della richiesta di “saldo e stralcio” la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
In tal caso, i debiti di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del punto precedente in misura pari al 10% nonché quelle di cui alla lettera b) dello stesso punto.
A tal fine, alla richiesta deve essere allegata una copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.
Per ottenere lo “stralcio” dei ruoli, il debitore deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al precedente punto e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o nel numero massimo di 5 rate pari al:
In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti o la presenza di debiti diversi da quelli definibili e la conseguente impossibilità di estinguere il debito in forma agevolata.
In caso di diniego al “saldo e stralcio”, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (rottamazione-ter), sono automaticamente inclusi nella rottamazione-ter e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate, e la scadenza di ciascuna di esse.
In tal caso il piano di rateazione segue le scadenze di cui appresso:
Anche in questo caso si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
I debiti relativi ai carichi in oggetto possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese in base alle vecchie rottamazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (rottamazione) e dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (rottamazione-bis), per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.
I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione.
L’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione ISEE, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.
Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (ossia il 31/12/2024).
All’esito del controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti del “saldo e stralcio” e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.