


22/01/2019
di Enrico Ferra
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Con la presente Circolare vengono approfondite le principali novità contenute nella legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo in vigore dal 01/01/2019, salvo quanto previsto in termini di decorrenza da disposizioni specifiche.
Vengono, in particolare, esaminate le novità di carattere fiscale concernenti l’imposizione diretta, rinviando l’analisi di specifiche disposizioni, tra cui quelle in tema di saldo e stralcio delle cartelle, ad ulteriori approfondimenti.
Nel dettaglio, gli interventi di rilievo che verranno affrontati in questa sede riguardano:
Il comma 67 contiene diverse disposizioni in tema di detrazioni, sia in ambito Irpef che in ambito Ires, con riferimento al comparto immobiliare.
In materia di riqualificazione energetica, viene confermata la detrazione Irpef/Ires del 65% per tali interventi sugli edifici: la proroga riguarda di conseguenza le spese sostenute fino al 31/12/2019.
Si ricorda, al riguardo, che a partire dal 01/01/2018 la detrazione spetta nella misura del 50% per alcune tipologie di interventi: è il caso ad esempio delle finestre e delle schermature solari, in relazione alle quali la detrazione Irpef/Ires spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera delle stesse.
Anche la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, introdotta a regime nell’art. 16-bis co. 1 del Tuir e ordinariamente stabilita nella misura del 36%, viene prorogata anche alle spese sostenute fino al 31/12/2019.
Si ricorda che la detrazione spetta nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
2.1 Detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”)
Vengono prorogate inoltre le agevolazioni relative al c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” previste dal co. 2 dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013.
La detrazione spetta ai soggetti che beneficiano della detrazione Irpef per gli interventi di recupero edilizio, che godono quindi di un’ulteriore detrazione Irpef del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2019 in relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Un’ulteriore proroga riguarda la detrazione Irpef del 36% delle spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.
Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:
Si ricorda che la detrazione è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Un’ulteriore proroga interessa la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/2013, con il rifinanziamento della misura fino al 2023.
Rinviando alla Circolare dello Studio n. 15/2014 per maggiori chiarimenti, si ricorda che le disposizioni del D.L. n. 69/2013 consentono alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato in relazione agli investimenti – anche in leasing – in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in relazione agli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
La Legge di Bilancio 2019 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001.
In particolare, è consentito alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 01/01/2019, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che dovessero emergere nel caso in cui le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Tale agevolazione presuppone l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per le partecipazioni o i terreni (agricoli ed edificabili).
A tal fine, occorre che entro il 30/06/2019:
L’aliquota dell’imposta sostitutiva, che nel 2018 era pari all’8% sia nel caso di rivalutazione delle partecipazioni (e a prescindere dal fatto che fossero o meno qualificate) sia nel caso di rivalutazione dei terreni, ora aumenta come segue:
La Legge di Bilancio 2019 riapre le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la rivalutazione è operata nel bilancio al 31/12/2018.
6.1 Soggetti ammessi
I soggetti ammessi alla rivalutazione sono tutti coloro che detengono i beni in regime di impresa.
La rivalutazione può essere eseguita anche da parte dei soggetti in contabilità semplificata.
6.2 Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati:
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2017.
6.3 Effetti fiscali
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari:
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
6.4 Saldo attivo di rivalutazione
Come contropartita dei maggiori valori iscritti può essere iscritto nel passivo dello stato patrimoniale (al netto dell’imposta sostitutiva) un saldo attivo di rivalutazione.
Tale saldo attivo, se distribuito ai soci, concorre alla formazione del reddito della società e dei soci stessi; all’atto della distribuzione è concesso alla società un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva a suo tempo versata.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’imposta sostitutiva del 10% ed è ammesso l’affrancamento anche di una sola parte della riserva.
6.5 Versamento delle imposte sostitutive
Le imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa, l’affrancamento del saldo attivo e/o il riallineamento dei valori civili e fiscali devono essere versate in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale le operazioni sono eseguite (2018, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
È espressamente ammessa la compensazione in F24 del debito per le imposte sostitutive con altri crediti d’imposta.
6.6 Riallineamento dei valori civili e fiscali
Oltre alla rivalutazione dei beni d’impresa, viene riaperta la possibilità di allineare i valori civili e fiscali dei beni ai sensi dell’art. 14 della L. 342/2000 con un’imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, ad eccezione del valore degli immobili che è riconosciuto a partire dal 2020.
La Legge di Bilancio 2019 abroga la disciplina dell’IRI, che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 2018 e che quindi non risulta mai entrata in vigore.
Si ricorda che tale disciplina dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI), le cui disposizioni erano state riportate nell’art. 55-bis del Tuir, prevedeva come modello di tassazione alternativo alla tassazione progressiva (per scaglioni) una tassazione del 24% del reddito imponibile reinvestito nell’attività d’impresa.
Viene abrogata inoltre, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, la disciplina dell’ACE (aiuto alla crescita economica), che consentiva di portare in deduzione dal reddito una quota dello stesso in proporzione agli incrementi di patrimonio netto registrati a partire dal 2010.
In mancanza di chiarimenti sul punto, si ritiene che l’agevolazione abbia efficacia ancora per l’esercizio 2018, seppure con un coefficiente ridotto del 1,5%.
Un’ulteriore abrogazione è quella che interessa il credito d’imposta del 10% dell’Irap lorda a favore dei soggetti privi di dipendenti.
Anche in questo caso non è prevista una specifica decorrenza. Si ritiene pertanto che la soppressione di tale agevolazione operi dal periodo d’imposta 2019.