Legge di Bilancio 2024 Società

CIRCOLARE N. 5/2024

04/03/2024

di Federica Simoni

Scarica il file PDF della circolare

Con la presente Circolare vengono approfondite le principali novità contenute nella legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), ritenute di interesse per i Signori Clienti.

Nel dettaglio, gli interventi che verranno affrontati in questa sede riguardano:

  1. fringe benefit dipendenti : incremento della soglia di non imponibilità per il solo 2024;
  2. rivalutazione di partecipazioni e terreni;
  3. plusvalenze da cessione di fabbricati oggetto di interventi con superbonus;
  4. aumento aliquota cedolare secca su locazioni brevi;
  5. regolarizzazione magazzino;
  6. aumento ritenuta su bonifici “parlanti” relativamente agli interventi edilizi.

 

  1. Fringe benefit: incremento della soglia di non imponibilità per il solo 2024

Viene previsto, per il solo 2024, l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che passa da € 258,23 a :

€ 1.000,00 per tutti i dipendenti;

€ 2.000,00 per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti, con o senza figli, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
  1. Rivalutazione di partecipazioni e terreni

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

 Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024, oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

  1. Plusvalenze da cessione di fabbricati oggetto di interventi con superbonus

A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.  

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Sono esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5, per la maggior parte di tale periodo.

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

  • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle suddette plusvalenze sarà possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%.

  1. Aumento aliquota cedolare secca su locazioni brevi

La legge di bilancio 2024 interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo dall’1/01/2024 un aumento della tassazione su tali locazioni, per coloro che hanno optato per la cedolare secca. L’aliquota passa dal 21% al 26%.

Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% per un solo immobile, destinato alla locazione breve, individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa.

Infine la legge di bilancio 2024 stabilisce che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in oggetto, operino la ritenuta sempre a titolo d’acconto.

  1. Regolarizzazione magazzino

Viene consentito, a determinate condizioni,  di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

È prevista la facoltà:

  • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

L’adeguamento può riguardare le rimanenze:

  • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

  • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
  • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato) e il valore del bene eliminato.

Nel caso di iscrizione di esistenze iniziali il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023, cioè, nei modelli Redditi 2024 e Irap 2024 per i soggetti “solari”.

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo; la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023, la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

 L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.

La regolarizzazione non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere, non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024.

I valori risultanti dall’adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

  1. Aumento ritenuta su bonifici “parlanti” relativamente agli interventi edilizi

A decorre dall’1 marzo 2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici bancari o postali per interventi edilizi passa dall’8% all’11%.

La disposizione riguarderà il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16bis del TUIR e  il bonus barriere 75%, di cui all’art. 119ter del DL34/2020.


CIRCOLARI

Scopri di più

PUBBLICAZIONI

Scopri di più