


14/02/2020
di Enrico Ferra
Con la presente Circolare vengono approfondite le ulteriori novità contenute nella legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo in vigore dal 01/01/2020, salvo quanto previsto in termini di decorrenza da disposizioni specifiche.
Nel dettaglio, gli interventi di rilievo che verranno affrontati in questa sede riguardano:
In materia di crediti d’imposta, quello relativo agli investimenti strumentali interesserà la maggior parte di imprese e professionisti.
Le nuove disposizioni prevedono un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione delle agevolazioni in materia di super e iper-ammortamenti.
Sono esclusi dall’agevolazione, tra gli altri:
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0” è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni nella misura del 6% del costo nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto solo alle imprese nella misura del:
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Profili temporali
Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’01/01/2020 al 31/12/2020.
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30/06/2021 a condizione che, entro la data del 31/12/2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con tributi e contributi e spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali.
Nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Il precedente credito ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del D.L. 145/2013 viene quindi anticipatamente abrogato al 31/12/2019.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito.
Profili temporali
Il nuovo credito d’imposta opera per il periodo d’imposta successivo al 31/12/2019, vale a dire il 2020 per i soggetti “solari”.
Misura dell’agevolazione
La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili:
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Obblighi documentali
Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi:
La disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (2020 per i soggetti “solari”).
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.
La fruizione del beneficio spettante è però subordinata alle seguenti condizioni:
Misura dell’agevolazione
Alle piccole imprese (occupati < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) l’agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
Per le medie imprese (occupati < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro.
Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta in misura pari al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro.
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal D.M. 17/10/2017.
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d’imposta:
Si interviene sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Analoghe misure si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
In particolare è confermata, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Dal periodo di imposta 2020, la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, opera nella misura del: