Emergenza Covid-19 – garanzie pubbliche a sostegno della liquidità

CIRCOLARE N. 25/2020

15/04/2020

di Enrico Ferra

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Dopo aver commentato le principali disposizioni in tema di proroga dei versamenti, con la presente Circolare vengono esaminate le ulteriori misure di sostegno alla liquidità apportate dal D.L. n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”), in vigore dal 9 aprile 2020.

Il decreto introduce alcune misure finalizzate ad incrementare il volume dei finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

  1. Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

L’art. 13 del decreto introduce una serie di modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In primo luogo, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.

Importo massimo garantito

L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.

Beneficiari

Beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

Tuttavia, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

  • beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”;
  • beneficiari finali che, in data successiva al 31/12/2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data del 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Percentuale di copertura della garanzia

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti di ammontare non superiore all’importo maggiore tra:

  • il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese e nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499;

I finanziamenti aventi le caratteristiche di cui sopra dovranno avere una durata fino a 72 mesi.

In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, la garanzia del 90%, previa autorizzazione della Commissione europea, può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

La garanzia in questo caso è rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione, le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

  1. Finanziamenti fino a 25.000 euro

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

  • il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
  • il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni maggiorato dello 0,20 per cento”.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.

Beneficiari

Beneficiari dei finanziamenti sono in questo caso le piccole e medie imprese, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

  1. Garanzia Sace Spa

Oltre alle misure di cui sopra il decreto introduce, sempre fino al 31/12/2020, le garanzie fornite da SACE spa, deputata a rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

Beneficiari

I beneficiari sono gli esercenti arti e professioni, le PMI e le grandi imprese.

Caratteristiche della garanzia

La garanzia rilasciata da SACE spa prevede delle commissioni in base all’importo garantito ed è rilasciata a condizione che il finanziamento sia:

  • di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • di ammontare non superiore all’importo maggiore tra il 25% del fatturato e il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019.

Tra le altre caratteristiche si segnala inoltre che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

La garanzia copre:

  • il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

 

 

 


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