15/04/2020
di Enrico Ferra
Dopo aver commentato le principali disposizioni in tema di proroga dei versamenti, con la presente Circolare vengono esaminate le ulteriori misure di sostegno alla liquidità apportate dal D.L. n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”), in vigore dal 9 aprile 2020.
Il decreto introduce alcune misure finalizzate ad incrementare il volume dei finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
L’art. 13 del decreto introduce una serie di modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
In primo luogo, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.
Importo massimo garantito
L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.
Beneficiari
Beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.
Tuttavia, la garanzia può essere concessa anche in favore di:
Percentuale di copertura della garanzia
Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti di ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
I finanziamenti aventi le caratteristiche di cui sopra dovranno avere una durata fino a 72 mesi.
In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, la garanzia del 90%, previa autorizzazione della Commissione europea, può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.
La garanzia in questo caso è rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione, le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:
Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.
Beneficiari
Beneficiari dei finanziamenti sono in questo caso le piccole e medie imprese, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Oltre alle misure di cui sopra il decreto introduce, sempre fino al 31/12/2020, le garanzie fornite da SACE spa, deputata a rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.
Beneficiari
I beneficiari sono gli esercenti arti e professioni, le PMI e le grandi imprese.
Caratteristiche della garanzia
La garanzia rilasciata da SACE spa prevede delle commissioni in base all’importo garantito ed è rilasciata a condizione che il finanziamento sia:
Tra le altre caratteristiche si segnala inoltre che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
La garanzia copre: