Fatture elettroniche: assolvimento imposta di bollo

CIRCOLARE N. 14/2019

20/02/2019

di Agostino Mazziotti

Scarica il file PDF della circolare

Con la presente circolare lo Studio comunica che per le fatture elettroniche emesse a partire dall’01/01/2019 il versamento dell’imposta di bollo, a differenza della precedente disciplina che prevedeva un versamento cumulativo da effettuarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dovrà avvenire con periodicità trimestrale.

E’ opportuno evidenziare che l’imposta di bollo sui documenti elettronici dovrà essere assolta nel caso in cui il totale documento sia di importo superiore ad € 77,47 e il relativo corrispettivo non sia assoggettato ad IVA (in virtù del principio dell’alternatività tra IVA e imposta di bollo).

L’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (modificato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 28/12/2018) dispone che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare sia effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre stesso. Pertanto, a titolo di esempio, l’importo a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche transitate sul Sistema di Interscambio a partire dal 1° giorno del corrente anno dovrà essere corrisposto per il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) 2019 entro il giorno 23/04/2019 (in quanto il 20 cade di sabato e i giorni 21 e 22 sono festivi).

Secondo il riformulato art. 6 succitato, l’importo dovuto (determinato sulla base delle fatture inviate al SDI) è reso noto dall’Agenzia delle Entrate (all’interno del proprio sito) nell’area riservata del soggetto passivo IVA.

L’imposta potrà essere versata alternativamente:

  • mediante il servizio disponibile nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • mediante modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Nella tabella seguente si riepilogano per il 2019 le date di scadenza entro le quali versare quanto dovuto a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ogni trimestre:

Trimestre di riferimento Scadenza versamento imposta di bollo
Gennaio-Marzo 2019 22/04/2019

(il 20 cade di sabato e il 21 e 22 sono

giorni festivi)

Aprile-Giugno 2019 22/07/2019

(il 20 cade di sabato)

Luglio-Settembre 2019 21/10/2019

(il 20 cade di domenica)

Ottobre-Dicembre 2019 20/01/2020

Lo Studio segnala che per le fatture emesse fino al 31/12/2018, il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato con le modalità previste in passato e cioè:

  • in unica soluzione per l’intero anno mediante modello F24;

entro il 30/04/2019 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).


CIRCOLARI

Scopri di più

PUBBLICAZIONI

Scopri di più