Emergenza Covid-19 – elenco delle attivita’ ritenute strettamente necessarie
CIRCOLARE N. 17/2020
23/03/2020
di Enrico Ferra
Nella serata di ieri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. in materia di misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, portante l’elenco delle attività ritenute strettamente necessarie, in allegato alla presente circolare.
Più nel dettaglio, l’art. 1 del decreto prevede, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale l’adozione delle seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le raccomandazioni relative all’incentivazione del lavoro agile, ferie e congedi retribuiti, e all’adozione di protocolli anti contagio;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente;
- h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Decorrenza
Le disposizioni del decreto ministeriale producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.