Emergenza Covid-19 – elenco delle attivita’ ritenute strettamente necessarie

CIRCOLARE N. 17/2020

23/03/2020

di Enrico Ferra

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Nella serata di ieri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. in materia di misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, portante l’elenco delle attività ritenute strettamente necessarie, in allegato alla presente circolare.

Più nel dettaglio, l’art. 1 del decreto prevede, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale l’adozione delle  seguenti misure:

  1. a) sono sospese tutte le  attività produttive  industriali  e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.  Le  attività professionali non sono sospese e restano ferme le raccomandazioni relative all’incentivazione del lavoro agile, ferie e congedi retribuiti, e all’adozione di protocolli anti contagio;
  2. b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute;
  3. c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  4. d) restano sempre consentite  anche  le  attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  di  cui   al   periodo precedente;
  5.  e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali,  nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  6. f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmacitecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì  consentita  ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  7. g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto può sospendere le predette attività  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo  precedente; 
  8. h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Decorrenza

Le disposizioni del decreto ministeriale producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

 Le imprese  le  cui  attività  sono  sospese  completano le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo 2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in giacenza.

 

 


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