Emergenza COVID-19 – Aggiornamento elenco delle attività ritenute strettamente necessarie

CIRCOLARE N. 26/2020

29/04/2020

di Enrico Ferra

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. del 27 aprile 2020 viene aggiornato l’elenco delle attività ritenute strettamente necessarie, in allegato alla presente circolare.

Decorrenza e validità dei precedenti provvedimenti

Le disposizioni in commento nella presente Circolare si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

È previsto, tuttavia, che le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Dalla data del 4 maggio non sono quindi efficaci i precedenti decreti con gli elenchi delle attività ammesse.

Conseguentemente, la precedente Circolare dello Studio n. 24/2020 viene sostituita dalla presente.

Misure di contenimento del contagio

L’art. 1 del decreto prevede, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale l’adozione, tra le altre, delle  seguenti misure:

  1. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia dell’ambito  della  media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette  attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività svolta,  i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro;
  2. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,  pasticcerie), ad  esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività di confezionamento che di trasporto;
  3. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
  4. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  5. in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
  • sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di  sicurezza  anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Svolgimento in sicurezza delle attività produttive  industriali e commerciali

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici  nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita  ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle disposizioni in commento, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione  dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi  di  merci giacenti  in  magazzino  nonché la  ricezione  in magazzino di beni e forniture.

 


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