29/04/2020
di Enrico Ferra
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. del 27 aprile 2020 viene aggiornato l’elenco delle attività ritenute strettamente necessarie, in allegato alla presente circolare.
Decorrenza e validità dei precedenti provvedimenti
Le disposizioni in commento nella presente Circolare si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
È previsto, tuttavia, che le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Dalla data del 4 maggio non sono quindi efficaci i precedenti decreti con gli elenchi delle attività ammesse.
Conseguentemente, la precedente Circolare dello Studio n. 24/2020 viene sostituita dalla presente.
Misure di contenimento del contagio
L’art. 1 del decreto prevede, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale l’adozione, tra le altre, delle seguenti misure:
Svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle disposizioni in commento, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.