14/04/2020
di Enrico Ferra
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 viene aggiornato l’elenco delle attività ritenute strettamente necessarie, in allegato alla presente circolare.
Decorrenza e validità dei precedenti provvedimenti
Le disposizioni in commento nella presente Circolare si applicano dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
Dalla data del 14 aprile non sono quindi efficaci i precedenti decreti con gli elenchi delle attività ammesse.
Cessano di produrre effetto, in particolare, i DPCM del 8 marzo, del 9 marzo, del 11 marzo, del 22 marzo e del 1° aprile 2020.
Conseguentemente, la precedente Circolare dello Studio n. 11/2020 viene sostituita dalla presente.
Misure di contenimento del contagio
L’art. 1 del decreto prevede, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale l’adozione, tra le altre, delle seguenti misure:
Svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata.
È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono inoltre consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle disposizioni in commento, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.