Emergenza Covid-19 – Aggiornamento delle attività ritenute strettamente necessarie

CIRCOLARE N. 24/2020

14/04/2020

di Enrico Ferra

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 viene aggiornato l’elenco delle attività ritenute strettamente necessarie, in allegato alla presente circolare.

Decorrenza e validità dei precedenti provvedimenti

 

Le disposizioni in commento nella presente Circolare si applicano dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Dalla data del 14 aprile non sono quindi efficaci i precedenti decreti con gli elenchi delle attività ammesse.

Cessano di produrre effetto, in particolare, i DPCM del 8 marzo, del 9 marzo, del 11 marzo, del 22 marzo e del 1° aprile 2020.

Conseguentemente, la precedente Circolare dello Studio n. 11/2020 viene sostituita dalla presente.

 

Misure di contenimento del contagio

 

L’art. 1 del decreto prevede, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale l’adozione, tra le altre, delle  seguenti misure:

  1. sono sospese le attività commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate  nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di  vicinato, sia  nell’ambito  della  media e grande distribuzione, anche ricompresi nei  centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette  attività.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività svolta,  i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro;
  2. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,  pasticcerie), ad  esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività di confezionamento che di trasporto;
  3. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
  4. restano garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore   agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;
  5. in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
  • sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di  sicurezza  anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Svolgimento in sicurezza delle attività produttive  industriali e commerciali

 

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

  Le  attività  produttive  sospese  in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

 

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono  indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e  servizi  attinenti alle attività consentite, anche le attività  che  sono  funzionali  ad assicurare la continuità delle  filiere  delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre  attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla  continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di   sospensione, l’attività è legittimamente esercitata.

 

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di  farmacitecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì  consentita  ogni   attività  comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

 

Sono inoltre consentite le attività degli  impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione  derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di  incidenti. Il Prefetto,  può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino  all’adozione  dei provvedimenti   di   sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

 

 Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

 

Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle disposizioni in commento, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni.

 

Per le attività produttive  sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati  per  lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzionegestione  dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.  

È consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonché la  ricezione  in magazzino di beni e forniture.

 

 


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