12/02/2018
“Nell’ambito delle operazioni di fusione merita un particolare approfondimento la disposizione
contenuta nell’articolo 2501-sexies cod. civ., che stabilisce la necessità di ottenere, da uno o
più esperti designati, una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle
quote delle società partecipanti alla fusione.
Tale relazione deve indicare:”
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