Detrazioni edilizie: comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura
CIRCOLARE N. 39/2021
03/12/2021
di Riccardo Righi
Con la presente lo Studio informa i clienti che il Decreto Legge n. 157 del 11/11/2021, c.d. “Antifrode”, ha esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità dei prezzi a tutte le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura effettuate a partire dal 12 novembre 2021, sia che si tratti di detrazioni 110% (cosiddetto “superbonus”) sia con riferimento ad agevolazioni già in vigore in precedenza (recupero edilizio 50%, riqualificazione energetica 65%, bonus facciate 90%, sismabonus 50-70-75-80-85%, ecc.).
- Visto di conformità
Il DL 157/2021 estende l’obbligo del visto di conformità (fino all’11/11/2021 richiesto solo con riguardo al superbonus 110%) a tutte le opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura, esercitate ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020. Di conseguenza, anche per tutte le detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus per le quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
In aggiunta agli interventi che consentono di beneficiare del superbonus 110%, il visto di conformità è quindi obbligatorio qualora si intenda optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione ai seguenti interventi agevolati:
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali di cui alla lett. a) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR ed interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di cui alla lett. b) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR);
- acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare della detrazione di cui al co. 3 dell’art. 16-bis del TUIR (c.d. “detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati”; circ. Agenzia delle Entrate 22/12/2020 n. 30, par. 5.1.4);
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR);
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR), nella misura del 50% se rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b);
- interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”);
- interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”, anche per l’acquisto di unità immobiliari);
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 241/97:
- dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- dagli iscritti nel registro dei revisori legali;
- dagli iscritti, alla data del 30/09/1993, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di commercio, per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.
- dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del DLgs. 241/97 (CAF-dipendenti e CAF-imprese).
Modalità di esercizio dell’opzione
La comunicazione dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura deve essere trasmessa, sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici:
- entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- in caso di cessione delle rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Il provv. Agenzia delle Entrate 12/11/2021 n. 312528, modificando il precedente provv. 8/8/2020 n. 283847, par. 4.2 e 4.3, dispone che:
- la comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata:
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia;
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni dei c.d. “condomini minimi” può essere inviata anche da uno dei condòmini a tal fine incaricato;
- la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata:
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della trasmissione della comunicazione, recependo le novità introdotte dal DL 157/2021, con il provv. 12.11.2021 n. 312528, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni.
- Asseverazione della congruità delle spese
In caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per tutte le detrazioni “edilizie” i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.
Viene pertanto esteso l’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino all’11/11/2021 richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020.
In altre parole, nel caso di spese per interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio agevolati con la detrazione IRPEF al 50%,
- di rifacimento delle facciate agevolati con il bonus facciate al 90%,
- di riduzione del rischio sismico agevolati con il sismabonus 50-70-75-80-85%,
l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, mentre rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in quest’ultima ipotesi).
- Superbonus 110% – estensione del visto di conformità
Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:
- precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
- presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Dalla lettura della norma sembrerebbe che il visto non si renda necessario solo nel caso in cui venga trasmesso direttamente il modello 730; si giungerebbe a questa conclusione in considerazione del riferimento al sostituto d’imposta del contribuente che può prestare assistenza fiscale e trasmette la dichiarazione dei redditi, che riguarda solo il modello 730.