25/03/2021
di Enrico Ferra
L’art. 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”) prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Rientrano tra i soggetti ammessi i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Beneficiano dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.
Sono esclusi dal contributo, tra gli altri, i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23/03/2021) e i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo tale data.
Il contributo spetta ai soggetti sopra citati a condizione che:
Per l’individuazione del fatturato e dei corrispettivi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.
In base al volume dei ricavi o compensi realizzato nel 2019 dal soggetto interessato, l’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale di cui alla seguente tabella alla differenza tra:
Percentuale |
Ricavi/compensi 2019 (euro) |
60% |
Non superiori a 100.000 |
50% |
Tra 100.000 e 400.000 |
40% |
Tra 400.000 e 1.000.000 |
30% |
Tra 1.000.000 e 5.000.000 |
20% |
Tra 5.000.000 e 10.000.000 |
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:
In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
L’istanza deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite intermediario abilitato delegato, a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Il contributo è accreditato sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza oppure può essere fruito, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Nel caso riteniate di poter beneficiare del contributo in oggetto, Vi invitiamo a prendere contatti con lo Studio per l’esame della pratica e l’eventuale presentazione dell’istanza.