29/10/2020
di Enrico Ferra
Con la presente Circolare lo Studio presenta le principali novità in materia di sospensione dei termini di versamento dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito dell’Inps.
1. Sospensione delle cartelle e degli avvisi di addebito Inps
L’art. 1 del decreto in commento estende la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 derivanti da cartelle emesse dall’Agente della Riscossione, da accertamenti esecutivi notificati dell’Agenzia delle Entrate, da avvisi di addebito emessi dall’Inps, da atti di accertamento emessi dalle Dogane e da atti esecutivi emessi dagli enti locali.
In base alla precedente versione della norma (v. Circ. dello Studio n. 34/2020), la sospensione era prevista dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 e il pagamento doveva essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020.
Per effetto delle modifiche in commento gli atti di cui sopra, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovranno essere pagati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31 gennaio 2021.
Pertanto, ad esempio, una cartella notificata nel mese di settembre 2020, i cui termini di versamento (60 giorni dalla notifica) scadono ordinariamente nel mese di novembre 2020, può essere pagata senza maggiorazioni entro il 31 gennaio 2021.
Una conseguenza della sospensione è il temporaneo “blocco” dell’attività di notifica delle cartelle nel periodo di sospensione.
Allo stesso modo, nel periodo di sospensione sono bloccate le misure cautelari (come, ad esempio, fermi ed ipoteche) e i pignoramenti.
2. Sospensione dei piani di dilazione
Sebbene la norma non ne parli espressamente, si ritiene che la sospensione operi anche in relazione alle rate da dilazione dei ruoli in corso (in particolare cartelle di pagamento ed avvisi di addebito Inps).
Conseguentemente, il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 dovrebbe ritenersi sospeso fino a tale ultima data, con l’obbligo di versamento del totale importo non pagato entro il 31 gennaio 2020.