30/03/2020
di Enrico Ferra
Oltre a quanto previsto in tema di sospensione dei versamenti e di crediti d’imposta, di cui si è detto nelle precedenti circolari, con il decreto c.d. “Cura Italia” sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
L’art. 56 del decreto dispone una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese.
In particolare, viene previsto che:
Ambito soggettivo
La moratoria è destinata alle micro, piccole e medie imprese aventi sede in Italia, ma come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:
Ambito oggettivo
La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia a condizione che alla data del 17/03/2020 non siano classificate come “crediti deteriorati”.
Adempimenti
Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita comunicazione mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
La comunicazione deve essere corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.
Trattandosi di una “comunicazione” ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, le banche saranno tenute ad accettarla, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione penale in base alla norma citata.
L’art. 54 del decreto ha disposto l’ammissione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per un periodo di 9 mesi e quindi dal 17/03/2020 al 17/12/2020.
Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000,00 euro.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato in un trimestre successivo al 21/02/2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21/02/2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
Anche tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Presentazione dell’istanza
La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) o della CONSAP (www.consap.it).
Diversamente da quanto inizialmente indicato, non è invece più necessario allegare il modello ISEE.
Disposizioni attuative
L’attuazione delle disposizioni in commento è subordinata all’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità è riconosciuta anche agli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria), vale a dire:
Anche tali categorie non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, salva la Gestione Separata Inps.
In base a come è formulata la norma agevolativa, si ritiene che l’indennità prescinda da eventuali disagi (chiusura o interruzione dell’attività) causati dall’epidemia in corso.
Presentazione della domanda
Le domande andranno presentate in modalità telematica attraverso i canali messi a disposizione dell’Inps sul sito istituzionale.