Decreto Legge cosiddetto “RILANCIO” – Parte III: Credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo

CIRCOLARE N. 30/2020

11/06/2020

di Enrico Ferra

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Alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 14/E/2020 lo Studio presenta le ulteriori novità in relazione ai crediti d’imposta relativi ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.

Come chiarito dalla stessa Agenzia, la finalità dell’agevolazione è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche

  1. Soggetti ammessi

La norma individua come beneficiari del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per i cosiddetti “soggetti solari” il periodo d’imposta di riferimento è il 2019).

Si tratta, tra gli altri, dei seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (in particolare srl e spa);
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni.

Inoltre, in base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si ritengono inclusi tra i soggetti beneficiari:

  • i soggetti in regime forfetario;
  • gli imprenditori e le imprese agricole.
  1. Ambito oggettivo

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale in relazione ai canoni:

  1. a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  2. b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle attività di cui sopra.

In merito ai contratti di leasing, l’Agenzia ha chiarito nella Circolare 14/E che l’agevolazione spetta solo relativamente ai contratti di leasing “operativo” (o di godimento), ossia quei contratti che a differenza dei leasing “finanziari” (o traslativi) sono assimilati ai contratti di locazione “tipici”.

Questo importante chiarimento dell’Agenzia di fatto porta all’esclusione dalle agevolazione della maggior parte dei contratti di leasing immobiliare in corso.

Quanto, invece, agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, viene precisato che rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50% del canone di locazione e sempre che il contribuente non disponga, nel medesimo comune, di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.

  1. Requisiti per l’ottenimento del credito

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ).

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.

  1. Misura del credito

Il credito d’imposta ammonta:

  • al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per poter beneficiare del credito occorre che il canone sia stato corrisposto.

In caso contrario, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio; in tale ipotesi, il credito risulta fruibile successivamente al pagamento fatto in maggio.

L’Agenzia ricorda inoltre che è consentita la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito attraverso la cessione dello stesso al locatore, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

  1. Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

In alternativa, come anticipato, può essere ceduto:

  1. a) al locatore o al concedente;
  2. b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per quanto concerne l’utilizzo diretto da parte dei soggetti che possiedono i requisiti per fruire del credito d’imposta, si precisa che la compensazione mediante modello F24 deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili.

Invece, in relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. Inoltre, per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel 2020.

Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

In caso di cessione del credito, il cessionario può utilizzarlo esclusivamente:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
  • in compensazione.

Le modalità relative alle cessioni dei crediti saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Da ultimo si segnala che i componenti positivi rilevati dai locatari/fruitori del credito non concorrono:

  • alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • al valore della produzione ai fini Irap.
  1. Divieto di cumulo con il credito da DL “Cura Italia”

La norma prevede infine espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dal decreto “Cura Italia” in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.

Si rammenta che l’articolo 65 di tale decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

 


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