Credito d’imposta beni strumentali: modalità di utilizzo e di contabilizzazione

CIRCOLARE N. 14/2022

25/02/2022

di Enrico Ferra

Scarica il file PDF della circolare

Ad integrazione della Circolare dello Studio n. 6 del 31/01/2022, con la presente vengono approfondite nel dettaglio le modalità di utilizzo del credito d’imposta per investimenti strumentali.

 Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24  con codice tributo:

  • “6935″ relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”;
  • “6936” per i beni materiali “4.0”;
  • “6937” per i beni immateriali “4.0”.

Ai fini dell’utilizzo non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

 Modalità di utilizzo dell’agevolazione

In linea generale, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con tributi e contributi e spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali.

Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021 il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Il credito è utilizzabile, inoltre, in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi non inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali “ordinari” nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021.

L’utilizzabilità in un’unica quota, quindi, non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione (esercizio 2022 per i solari), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, per i quali il beneficiario dovrà spalmare l’importo del credito su tre quote annuali e ciò indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

Di seguito, si offre uno schema di sintesi utile ai fini dell’utilizzo.

 

Tipo di investimento

Investimenti 16/11/2020 – 31/12/2021

Investimenti 2022 e seguenti

Beni materiali “ordinari”

(per tutti)

1 quota annuale

3 quote annuali

Beni immateriali “ordinari”

(ricavi e compensi inferiori a 5 milioni)

1 quota annuale

3 quote annuali

Beni immateriali “ordinari”

(ricavi e compensi pari o superiori a 5 milioni)

3 quote annuali

3 quote annuali

Beni materiali e immateriali “4.0”

3 quote annuali

3 quote annuali

 

Nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

Contabilizzazione dei crediti d’imposta

Quanto alle modalità di contabilizzazione, la prassi prevalente assimila tali benefici economici ai contributi in conto impianti.

In aderenza a tale prassi, i contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali dovranno essere rilevati a conto economico con un criterio sistematico lungo la vita utile dei cespiti come segue:

  • portando i contributi (indirettamente) a riduzione del costo mediante l’imputazione degli stessi al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”
  • rilevando, in contropartita, il credito d’imposta ad esempio tramite il conto “Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020” nell’attivo di stato patrimoniale;
  • e quindi rinviando la quota dei contributi di competenza degli esercizi successivi – in base alla durata del periodo di ammortamento – attraverso l’iscrizione dei risconti passivi.

 


CIRCOLARI

Scopri di più

PUBBLICAZIONI

Scopri di più