Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

CIRCOLARE N. 25/2018

04/09/2018

di Enrico Ferra

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L’art. 57-bis del D.L. n. 50 del 24/04/2017 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.

Con il D.P.C.M. n. 90 del 16/05/2018, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24/07/2018, sono state emanate le dispo­sizioni attuative di tale agevolazione.

Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, approvato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/07/2018.

Nel dettaglio, vengono esaminati sinteticamente i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni in commento. 

  1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

L’agevolazione si applica indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

  1. Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è pari al:

  • 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
  • 90% degli investimenti incrementali nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. La concessione della maggiorazione al 90% è però subordinata all’approvazione della Commissione europea; fino a tale momento per le PMI e le start up innovative il credito d’imposta spetta nella misura ordinaria del 75%.
  1. Investimenti agevolabili

Oggetto dell’agevolazione sono gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in for­mato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • nell’ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Inoltre, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione, di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

  1. Termini e modalità

Sono agevolabili:

  • i suddetti investimenti pubblicitari incrementali su stampa (anche on line), radio e televisioni effettuati dal 01/01/2018;
  • gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Per gli investimenti 2017, il loro valore deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (24/06/2016 – 31/12/2016).

L’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, deve risultare da apposita atte­stazione rilasciata:

  • dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
  • dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Modalità di presentazione

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli.

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario);
  • ovvero tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

 Termini di presentazione

4.1 Investimenti 2017

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2017 non deve essere presentata la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, mentre la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2017, deve essere presentata dal 22/09/2018 al 22/10/2018.

4.2 Investimenti 2018

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2018, deve essere presentata dal 22/09/2018 al 22/10/2018;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’anno 2018 va presen­ta­ta dal 01/01/2019 al 31/01/2019.

4.3 Investimenti a regime

A regime:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” deve essere presentata nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.
  1. Concessione del credito d’imposta

Entro il 21/11/2018 (a regime, entro il 30 aprile di ciascun anno), il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti relativi all’anno 2018, con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investi­men­to incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Pre­si­denza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

  1. Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mo­del­lo F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.


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