04/09/2018
di Enrico Ferra
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L’art. 57-bis del D.L. n. 50 del 24/04/2017 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.
Con il D.P.C.M. n. 90 del 16/05/2018, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24/07/2018, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, approvato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31/07/2018.
Nel dettaglio, vengono esaminati sinteticamente i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni in commento.
Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:
L’agevolazione si applica indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.
Il credito d’imposta, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è pari al:
Oggetto dell’agevolazione sono gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:
Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).
Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per:
Inoltre, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione, di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Sono agevolabili:
Per gli investimenti 2017, il loro valore deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (24/06/2016 – 31/12/2016).
L’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
Modalità di presentazione
Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito modello:
Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli.
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
Termini di presentazione
4.1 Investimenti 2017
Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2017 non deve essere presentata la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, mentre la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2017, deve essere presentata dal 22/09/2018 al 22/10/2018.
4.2 Investimenti 2018
Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018:
4.3 Investimenti a regime
A regime:
Entro il 21/11/2018 (a regime, entro il 30 aprile di ciascun anno), il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti relativi all’anno 2018, con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.
Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.