


01/06/2021
di Enrico Ferra
Il secondo approfondimento sul “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 73/2021) è dedicato ai nuovi contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A differenza della precedente edizione, i contributi concessi si articolano in tre componenti, segnatamente:
Il contributo “automatico” è riconosciuto a tutti i soggetti, con partita Iva attiva alla data del 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto), a condizione che abbiano presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 41/2021 (decreto “Sostegni”).
Il nuovo contributo spetta in misura pari a quello ricevuto grazie al decreto “Sostegni” ed è corrisposto con la stessa modalità scelta, ossia mediante accredito in conto corrente o compensazione nel modello F24.
Per questo tipo di contributo, non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
2. Contributo “alternativo”
Il secondo tipo di contributo è riconosciuto a tutti i soggetti, a prescindere che abbiano o meno presentato l’istanza per il contributo previsto dal decreto “Sostegni”, a condizione che:
Sono esclusi dal contributo i soggetti che non avevano una partita Iva attiva alla data del 26/05/2021 nonché gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
I soggetti che hanno beneficiato del contributo “automatico” possono ottenere l’eventuale maggiore contributo “alternativo”.
Calcolo del contributo
Il contributo viene calcolato in maniera differente a seconda che i soggetti abbiano o meno ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”.
Più in particolare:
Presentazione dell’istanza
Il contributo “alternativo” si ottiene a seguito di presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti da un provvedimento di prossima emanazione.
Per i soggetti tenuti all’invio delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
3. Contributo “perequativo”
L’ultima tipologia di contributo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Tale contributo spetta agli stessi soggetti cui spetta il contributo “alternativo” a condizione che registrino un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello in corso al 31/12/2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto ministeriale sulla differenza dei risultati economici d’esercizio.
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento.
L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 verrà presentata entro il 10/09/2021.