


03/12/2020
di Enrico Ferra
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30/11/2020 del Decreto Ristori-quater viene data ufficialità ai differimenti dei versamenti e alle proroghe di alcune scadenze fiscali.
In questa sede si evidenziano, tra le altre, due disposizioni principali:
Per la generalità dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30/11/2020, è posticipato al 10/12/2020.
1.1 Proroga dei versamenti per i soggetti ISA
Nel caso specifico dei contribuenti assoggettati agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), inclusi i contribuenti che applicano il regime “forfettario” o di vantaggio (c.d. “contribuenti minimi”) nonché coloro che partecipano a società che determinano il reddito per trasparenza (soci di snc e sas), la proroga opera soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Al verificarsi della condizione relativa al calo del fatturato o dei corrispettivi, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30/11/2020, è posticipato al 30/04/2021.
1.2 Proroga dei versamenti per i soggetti estranei agli ISA con determinati parametri quantitativi
Beneficiano della proroga al 30/04/2021 anche i soggetti estranei agli ISA che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
In virtù di quanto previsto dall’art. 2 del decreto in commento, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è disposta la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre.
La sospensione opera qualora tali soggetti rispettino entrambe le seguenti condizioni:
Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
In riferimento ai versamenti relativi all’IVA di cui al punto b), si tratta in particolare dei versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, nonché dell’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.