


28/01/2019
di Federica Simoni
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La Legge di Bilancio per il 2019 (all’art. 1, commi da 9 a 11) ha modificato il regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, definito “regime forfetario”.
Le modifiche decorrono dall’1/01/2019 e riguardano i requisiti d’accesso e le cause di esclusione, mentre non viene modificata la restante parte del regime.
I contribuenti persone fisiche applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi e compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
L’utilizzo del regime agevolato è precluso ai soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:
Per completezza di informativa si ripercorrono di seguito le principali caratteristiche del regime non modificate dalla normativa.
I contribuenti che applicano il regime agevolato:
La determinazione del reddito avviene in maniera forfetaria, mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività (diversificato in funzione del codice ATECO del contribuente) all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti.
L’unico costo deducibile dal reddito imponibile è rappresentato dai contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%.
4.1 Ulteriore agevolazione per le nuove attività
La norma prevede inoltre un’ulteriore agevolazione per le nuove attività.
È previsto, in particolare, che per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia ridotta al 5% a condizione che:
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati:
– dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
– dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
È previsto inoltre a favore dei soli soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti la possibilità di beneficiare di un particolare regime agevolato ai fini della determinazione dei contributi.
Il regime contributivo agevolato dà diritto alla riduzione del 35% dei contributi da versare. Il suddetto regime ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda.
L’accesso al regime avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente dovrà presentare con tempestività, nel caso di apertura di partita IVA, o entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato, per i soggetti già in attività.
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni per rimanere nel regime agevolato oppure sulla base di apposita domanda. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.
Per completezza di informazione si segnala che a decorrere dall’1 gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra € 65.001,00 e € 100.000,00 nel periodo d’imposta precedente potranno applicare un’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo determinati con i criteri ordinari.
Il nuovo regime sotto molti aspetti è analogo al regime forfettario, ma si differenzia sostanzialmente sotto il profilo della determinazione del reddito.
Qualora la disciplina in commento non dovesse subire variazioni nel corso del corrente anno, lo Studio valuterà insieme ai potenziali interessati l’eventuale convenienza all’accesso al nuovo regime agevolato.