


24/09/2018
di Federica Simoni
Scarica il file PDF della circolare
Come noto, i contribuenti che tengono le scritture contabili con sistemi meccanografici hanno l’obbligo di effettuare la stampa dei registri contabili entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ciò in conformità al disposto dell’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994, che sancisce la regolarità di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
L’unica eccezione riguarda il registro dei beni ammortizzabili che, ai sensi dell’art. 16, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, deve essere compilato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con riferimento al 2017, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, considerato che il termine di presentazione del modello Redditi è il 31/10/2018, la stampa dei suddetti registri (libro giornale, libro degli inventari, partitari, scritture ausiliarie di magazzino e registri IVA) va effettuata entro e non oltre il 31/01/2019, mentre la stampa del registro dei beni ammortizzabili va effettuata entro il 31/10/2018.
LIBRO INVENTARI
Per quanto concerne il libro inventari si ricorda che le norme civilistiche e fiscali prevedono che l’inventario, oltre al bilancio annuale, contenga anche l’indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa.
È quindi necessario trascrivere su tale libro un dettaglio delle rimanenze di magazzino nonché delle principali attività e passività patrimoniali.
Con riferimento alle rimanenze di magazzino, si segnala che, per le società di persone e le ditte individuali, è necessario indicare anche il criterio di valutazione utilizzato. La mancanza di tale indicazione può legittimare l’Amministrazione Finanziaria a dichiarare inattendibile la contabilità.
Per le società di capitali, è necessario trascrivere sul libro inventari anche la Nota Integrativa nonché il Rendiconto Finanziario (laddove previsto), trattandosi di documenti che costituiscono parte integrante del bilancio stesso.
Infine, il libro inventari deve essere sottoscritto dal legale rappresentante entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che il libro inventari, così come il libro giornale, pur non essendo più soggetto a vidimazione iniziale, deve essere numerato progressivamente per anno, con l’applicazione, in via preventiva:
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per il solo libro inventari, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l’indicazione dell’anno cui si riferisce l’inventario può essere omessa.