


11/10/2016
“La corretta applicazione delle norme tributarie in materia di diritti d’autore presuppone la
necessaria distinzione tra i diritti morali e i diritti patrimoniali.
Mentre, infatti, i diritti morali (quali il diritto di paternità, di merito e di pentimento) rientrano
tra i diritti della personalità e sono in quanto tali inalienabili, nel caso dei diritti patrimoniali è
ben possibile ipotizzarne il trasferimento (oneroso o gratuito) ad eventuali terzi interessati. Più
precisamente, in tale ultimo caso sono oggetto di trasferimento la facoltà di pubblicazione e di
utilizzazione economica: in buona sostanza, la possibilità di trarre dall’opera tutte le utilità di
cui essa sia capace.”
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